Concessione demaniale marittima condizionata dal tavolo tecnico sulla sicurezza urbana (TAR Sicilia n. 519 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere consultivo reso dalla Capitaneria di Porto nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima costituisce atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, con la conseguenza che la sua impugnazione è ammissibile solo unitamente al provvedimento finale, in via di doppia impugnazione. Nel merito, il diniego di concessione è legittimo quando si fondi sulle risultanze di un tavolo tecnico fra Amministrazioni diretto a garantire la sicurezza pubblica e a disciplinare l’uso di un’area demaniale critica per l’afflusso di persone: la motivazione per relationem è ammessa purché gli atti richiamati siano indicati e ostensibili su richiesta dell’interessato.
Il Fatto
Un’associazione presenta nel 2016 istanza di concessione demaniale marittima per occupare 208 mq di suolo demaniale in area portuale, al fine di collocare la propria sede sociale. Il procedimento si conclude con il rigetto dell’istanza e con la successiva reiezione del ricorso gerarchico. Entrambe le determinazioni si fondano sul parere negativo della Capitaneria di Porto.
L’associazione impugna i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, deducendo il difetto di motivazione e chiedendo l’accertamento del diritto di accesso agli atti richiamati per relationem. Nel corso del giudizio l’amministrazione deposita la documentazione richiesta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso riferito al parere della Capitaneria. L’atto consultivo è un atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre ex se effetti lesivi verso l’istante: l’incisione della sua sfera giuridica si verifica soltanto con il provvedimento conclusivo. Da quel momento la parte può impugnare la determinazione finale e, per illegittimità derivata, gli atti presupposti mediante la doppia impugnazione.
Del pari infondata è l’istanza di estromissione della Capitaneria e del Ministero, poiché il ricorso investe anche il parere adottato dall’Autorità marittima, che ha piena legittimazione a resistere.
Nel merito, il Collegio esclude il difetto di motivazione del rigetto del ricorso gerarchico. Il rimedio amministrativo non impone approfondimenti istruttori ulteriori, e la motivazione per relationem è ammessa dalla giurisprudenza richiamata: è sufficiente l’indicazione degli atti e la loro ostensibilità su richiesta. L’amministrazione ha depositato in giudizio tutti i documenti di interesse, soddisfacendo la pretesa conoscitiva della ricorrente.
Il Collegio affronta poi il profilo relativo alla sopravvenuta rinuncia agli specchi acquei. La rinuncia è successiva al rilascio del parere e non imponeva un nuovo atto consultivo: le ragioni di diniego riferite al demanio terrestre e quelle relative agli specchi acquei sono autonome e autosufficienti.
Decisiva è la ragione di merito. L’area richiesta è destinata, secondo il tavolo tecnico del 2019, alle sole attività commerciali ambulanti, alimentari e non, per garantire le vie di fuga e l’incolumità delle persone. La sede associativa non è riconducibile a quel genus di attività e non può quindi trovarvi collocazione. Irrilevante è il minor impatto sui traffici, così come la previsione nel PUDM di un info point turistico, poiché il progetto comprende anche servizi riservati ai soci.
Nota della Redazione
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