L’esclusione dell’addestramento dell’unità cinofila dall’accesso non è applicabile al cane (TAR Emilia-Romagna n. 1461 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ai documenti amministrativi deve essere garantito al soggetto che vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La circostanza che il procedimento sia stato avviato d’ufficio dalla scala gerarchica e non su istanza di parte è irrilevante ai fini della legittimazione all’accesso. La clausola di esclusione concernente l'”addestramento e formazione del personale militare” di cui all’art. 1048, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 90/2010 non può essere invocata per documenti relativi all’addestramento di un’unità cinofila, che non è qualificabile come personale militare, né può ritenersi che tali atti assumano rilievo per la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, unico conduttore di un’unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri specializzata nella ricerca di cadaveri e tracce ematiche umane, chiedeva l’accesso agli atti relativi al procedimento avviato per ottenere l’autorizzazione alla partecipazione del cane a cicli addestrativi in Germania. L’Amministrazione, dopo un iniziale silenzio, respingeva l’istanza di accesso, ritenendo l’istanza volta a conoscere lo stato di avanzamento di una pratica attivata dalla scala gerarchica e non su impulso di parte, e qualificando i documenti come sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 1048, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90/2010, in materia di addestramento e formazione del personale militare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio, superato dal provvedimento negativo espresso, e ha esaminato i motivi aggiunti, ritenendoli fondati. Richiamati i principi generali in materia di accesso di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 e l’eccezione dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della stessa legge, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, agendo questi a tutela della propria professionalità, inscindibilmente legata all’efficienza dell’unità cinofila di cui è l’unico conduttore.

Quanto al primo profilo ostativo, il Tribunale ha affermato che la circostanza che la pratica sia stata avviata dalla scala gerarchica e non su impulso di parte è irrilevante, rilevando esclusivamente la sussistenza dell’interesse qualificato all’accesso.

In relazione al secondo profilo, il Collegio ha osservato che l’art. 1048, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90/2010, nell’escludere dall’accesso i documenti concernenti l’addestramento e la formazione del personale militare, si riferisce a un interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale. Tale previsione non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché l’addestramento riguarda un’unità cinofila, la quale non è qualificabile come “personale militare”, né gli atti richiesti possono assumere rilievo per la sicurezza nazionale. Il diniego è stato pertanto giudicato illegittimo, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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