Serra fissa senza titolo: la sanatoria resta preclusa (TAR Toscana n. 1728 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La serra può essere sottratta all’esigenza del titolo edilizio solo se priva di opere in muratura e connotata da effettiva stagionalità, intesa come attitudine alla periodica rimozione e reinstallazione. L’ancoraggio mediante fondazioni in calcestruzzo e longarine in acciaio modifica stabilmente la morfologia dei luoghi e impone il permesso di costruire. In materia di accertamento di conformità, l’assenza del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale al momento della realizzazione dell’intervento integra un difetto sostanziale di conformità urbanistica che preclude la sanatoria; non rileva l’approvazione postuma del programma né la successiva modificazione della disciplina pianificatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società agricola, ha impugnato l’atto dirigenziale con cui il Comune ha negato il permesso di costruire in sanatoria ex art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014 per una serra realizzata su terreni agricoli. L’istanza di sanatoria era stata presentata dopo l’ordinanza di demolizione n. 653 del 12 luglio 2013, a sua volta impugnata con ricorso dichiarato perento.
Il diniego si fondava sulla circostanza che, al momento della realizzazione dell’abuso e della presentazione dell’istanza, mancava l’approvazione comunale del programma aziendale che prevedesse l’opera. Il ricorrente ha dedotto la legittimità ab origine del manufatto, qualificandolo come serra temporanea riconducibile all’edilizia libera, e la tardività della definizione del procedimento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici hanno rilevato che la censura è inammissibile nella parte in cui contesta l’accertamento di abusività già contenuto nell’ordinanza di demolizione del 2013, divenuta inoppugnabile per perenzione del relativo giudizio.
Nel merito, la serra presenta strutture metalliche portanti con ancoraggi di fondazione consistenti in longarine imbullonate su base in calcestruzzo, tali da modificare la morfologia dei luoghi e da richiedere l’autorizzazione sismica. Difetta, inoltre, il requisito della stagionalità, poiché l’opera ha svolto una funzione permanente dalla realizzazione fino alla comunicazione dei lavori di ripristino del 2025.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che la serra è estranea al regime del titolo edilizio solo se funzionale all’attività agricola e priva di requisiti di stabilità tali da alterare durevolmente l’assetto urbanistico-ambientale. Quanto al secondo motivo, il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto, con la conseguenza che non è invocabile alcun affidamento sulla favorevole definizione della pratica.
Il Tribunale ha infine richiamato il principio secondo cui il Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale costituisce parte integrante della disciplina urbanistica delle aree agricole: la sua assenza al momento della realizzazione dell’intervento determina un difetto sostanziale di conformità che impedisce il rilascio della sanatoria, non essendo sufficiente l’approvazione postuma del programma. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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