Prescrizione contributi gestione separata e decorrenza dal termine di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18875 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi dovuti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/95, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Assume rilievo, ai fini della decorrenza, anche il differimento dei termini di versamento disposto con d.P.C.M. del 10 giugno 2010, che ha natura di normazione secondaria. L’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente l’occultamento doloso del debito contributivo, configurandosi come valutazione rimessa al giudice di merito. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, non sono dovute le sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla gestione separata relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge di interpretazione autentica, ove il rapporto non sia esaurito per intervenuto giudicato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione ad avviso di addebito proposta da una professionista, aveva ridotto l’importo preteso dall’INPS a titolo di contributi dovuti per l’iscrizione alla gestione separata nell’anno 2009, confermando la sussistenza dell’obbligo contributivo e rigettando l’eccezione di prescrizione.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la prescrizione decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto il versamento è subordinato alla produzione di reddito, e che l’omessa compilazione del quadro RR integrasse un comportamento doloso ostativo alla decorrenza del termine, con conseguente sospensione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, procedendo a una diversa motivazione della pronuncia di rigetto in ordine alla decorrenza della prescrizione e all’irrilevanza della causa di sospensione.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce una mera esternazione di scienza. Nel caso concreto, il dies a quo doveva individuarsi nella scadenza del termine di versamento per l’annualità 2009.
La Corte ha tuttavia valorizzato il differimento dei termini disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, emanato ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/97, che ha natura di normazione secondaria, di cui il giudice tiene conto in forza del principio iura novit curia. La scadenza differita al 6 luglio 2010 comporta la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale fino al 6 luglio 2015. La notifica dell’avviso bonario in tale data ha quindi costituito il primo atto interruttivo valido, rendendo infondata l’eccezione di prescrizione, sia pure con motivazione diversa da quella della sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre escluso che l’omessa compilazione del quadro RR possa configurare un automatismo con l’occultamento doloso del debito, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito, come affermato dall’ordinanza n. 37529/2021.
Da ultimo, la Corte ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Non ricorrendo il limite dei rapporti esauriti, stante l’assenza di giudicato sulla contestazione radicale del debito, la disciplina sanzionatoria non trova applicazione al caso di specie, relativo all’annualità 2009, con conseguente declaratoria di nullità dovuto per le sanzioni civili.
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Nota della Redazione
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