Posizione organizzativa e inquadramento D3 nella categoria contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28944 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato negli enti locali, la posizione economica D3 non esprime di per sé una maggiore professionalità né comporta l’attribuzione della responsabilità di un servizio. Il conferimento della posizione organizzativa postula un incarico a termine, formale e motivato, e non determina un mutamento di categoria né di profilo professionale: essa descrive una funzione ad tempus di alta responsabilità, che cessa alla scadenza. Pertanto, l’inquadramento nella categoria D implica l’equivalenza professionale delle mansioni e la relativa esigibilità, mentre la posizione economica D3 non può fondare alcuna apicalità in termini di mansioni. La revoca o il mancato rinnovo dell’incarico non integra demansionamento, non trovando applicazione l’art. 2103 cod. civ.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale, inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, ha agito in giudizio deducendo lo svolgimento di fatto di mansioni superiori e la conseguente spettanza del trattamento economico correlato alla posizione organizzativa, nonché lamentando il demansionamento subito per effetto del mancato rinnovo dell’incarico.

La domanda è stata accolta in parte nei gradi di merito, con condanna dell’ente a riconoscere al dipendente le mansioni riconducibili alla categoria D3. L’ente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la qualificazione della posizione economica D3 come espressione di maggiore professionalità e la ritenuta inapplicabilità del principio di equivalenza delle mansioni nell’ambito della categoria D.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative, il cui fondamento risale all’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993, nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 396/1997, trasfuso nell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e poi inciso dal d.lgs. n. 150/2009. Condizione imprescindibile per la nascita del diritto è l’istituzione delle posizioni all’esito delle procedure contrattuali.

Quanto alla natura dell’istituto, il Collegio ribadisce che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale né di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, che cessano al cessare dell’incarico. Si tratta di una funzione ad tempus di alta responsabilità (v. Cass. S.U. n. 16540 del 2008 e Cass. n. 20855 del 2015). Nell’ambito dell’organizzazione, determinate funzioni rivestono un ruolo strategico che giustifica la sottoposizione alla logica del risultato e il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Riguardo al comparto Regioni e Autonomie Locali, la Corte richiama l’art. 3 del CCNL del 31 marzo 1999, che ha introdotto l’inquadramento in quattro categorie, e gli artt. 8 e seguenti, che disciplinano l’area delle posizioni organizzative, conferibili esclusivamente a dipendenti della categoria D mediante incarico a termine. Il rinnovo è una mera facoltà del datore pubblico, mentre la cessazione alla scadenza naturale non obbliga l’amministrazione ad alcuna motivata determinazione (v. Cass. n. 14472 del 2015).

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi: pur escludendo correttamente che il mancato rinnovo implichi demansionamento, ha ritenuto che la responsabilità del servizio spettasse al ricorrente in virtù della sola appartenenza alla categoria D3. La Corte accoglie quindi il ricorso su questo punto, ribadendo che ciascuna categoria individua mansioni professionalmente equivalenti e che alla posizione economica D3 non può attribuirsi alcun rilievo di apicalità.

Il ricorso è invece infondato nella parte relativa all’ascrivibilità delle mansioni alla categoria C, poiché il richiamo al d.lgs. n. 81/2008 non è sufficiente ad escludere il demansionamento: le attività di coordinatore per la sicurezza possono essere espletate anche con il diploma di geometra. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

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