Scatti stipendiali ai fini TFS per forze di polizia a ordinamento militare (TAR Sicilia n. 1609 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, in forza dell’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare, che ne conferma la perdurante vigenza per tale personale. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sulla sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere per l’interessato, funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, ha natura retributiva differita e non può essere compressa in nome dell’equilibrio di bilancio.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri ed è stato collocato a riposo a domanda, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti stipendiali.

L’INPS, unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita secondo la giurisprudenza amministrativa, si è costituito in giudizio con atto di mera forma, contestando in particolare la natura decadenziale del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’orientamento del giudice d’appello amministrativo, che ha ripetutamente affrontato la questione dell’applicabilità del beneficio a chi sia stato collocato a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, ossia a chi consegua il requisito dei cinquantacinque anni con trentacinque anni di servizio utile. Il TAR Sicilia aderisce a tale indirizzo e ne riporta la ratio.

Il passaggio centrale riguarda l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che attribuisce i sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile. La disposizione opera ai soli fini del calcolo della pensione e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Da qui la conferma che il beneficio dei sei scatti, quanto al trattamento di fine rapporto, continua a trovare la propria fonte nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Argomento ulteriore è tratto dall’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare, che, nel sancire la perdurante applicazione dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, ha inteso non innovare il regime vigente in materia di indennità di fine rapporto. Il codice dell’ordinamento militare ha quindi confermato l’applicabilità dell’istituto ai corpi militari, tra cui l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude la natura decadenziale. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e costituisce un onere per l’interessato, non una condizione di ammissibilità. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.

Il TAR esclude infine profili di illegittimità costituzionale. L’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, ha natura retributiva e deve essere commisurata all’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. L’equilibrio di bilancio non può essere invocato quale limite alla giusta retribuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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