Elusione del giudicato e consumazione della discrezionalità tecnica negli avanzamenti militari (TAR Lazio n. 1085 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., la riedizione del giudizio di avanzamento militare che, pur formalmente conformandosi all’effetto conformativo, riproduca le medesime ragioni già censurate e pervenga al medesimo esito di diniego. Il potere di valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento, pur di natura tecnico-discrezionale, si erode progressivamente in ragione dei plurimi giudicati di annullamento intervenuti sul medesimo rapporto, fino a esaurirsi quando l’Amministrazione non esplichi alcuna ragione nuova idonea a fondare la conferma del risultato. Alla declaratoria di nullità consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle domande di cognizione, e il giudice dell’ottemperanza può determinare direttamente il contenuto del provvedimento o emanarlo in luogo dell’Amministrazione, disponendo il rilascio del provvedimento di promozione.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale ammiraglio della Marina Militare, era stato collocato al quinto posto nella graduatoria di avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2016, con un punteggio insufficiente a rientrare nel numero dei promossi. Il giudizio fu annullato con sentenza del TAR Lazio per eccesso di potere, avendo il collegio rilevato illogicità e disparità di trattamento rispetto a un parigrado promosso, attinto da una condanna penale irrevocabile per fatti commessi in danno della stessa Amministrazione. La pronuncia passò in giudicato per mancata impugnazione ministeriale.

Seguirono due riedizioni del giudizio, entrambe dichiarate nulle per violazione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta. La terza riedizione confermò nuovamente il punteggio e l’esclusione del ricorrente, con un incremento di un solo centesimo di punto. Di qui il ricorso, integrato da motivi aggiunti, articolato in doglianze di legittimità e in una domanda di nullità per elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il collegio qualifica preliminarmente le domande, distinguendo quelle di ottemperanza da quelle di cognizione, e richiama l’Adunanza Plenaria n. 2 del 15.1.2013: le censure sulla riedizione del potere conseguente a giudicato possono essere dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, che le esamina per prime.

Nel merito, il TAR rileva che la raccolta generale è ormai contrassegnata da tre giudicati di annullamento sul medesimo rapporto. L’effetto conformativo imponeva alla commissione di esplicitare ogni ragione nuova idonea a negare il bene della vita, ma l’organo ha reiterato le spiegazioni già censurate: minimizzazione della risalente condanna penale e ricorso al bilanciamento con le ricompense di carriera.

Il collegio ribadisce il divieto di motivare la riedizione sostenendo che il precedente penale abbia esaurito la propria rilevanza, e richiama l’art. 1093, comma 2, c.o.m., che per i gradi di generale o ammiraglio esige il possesso dei requisiti in modo eminente. Le argomentazioni della commissione si pongono in frontale contrasto col giudicato anche laddove non spiegano, in assenza di confronto puntuale, la prevalenza del parigrado e l’omogeneità del metro applicato.

Da qui la nullità del verbale impugnato. Il TAR osserva poi che il susseguirsi dei giudicati ha progressivamente ridotto il margine tecnico-discrezionale fino a svuotarlo, secondo i principi della sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 1321 del 2019. L’inerzia sostanziale dell’Amministrazione dimostra la spettanza del bene finale.

In applicazione degli artt. 114, comma 4, lett. a), e 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Ministero è quindi condannato a rilasciare il provvedimento di promozione, ora per allora, per il quadro di avanzamento 2016. I residui motivi di cognizione restano assorbiti per difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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