Estinzione del giudizio per definizione agevolata e inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22346 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, perfezionata con il versamento della prima o unica rata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, come interpretato dall’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025. L’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice, previa presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento. Ne consegue che il ricorso per cassazione avente a oggetto crediti definiti è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo l’interesse ad agire sussistere anche al momento della decisione. La dichiarazione di inammissibilità per tale ragione non comporta l’obbligo del versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società contribuente aveva proposto opposizione avverso due intimazioni di pagamento emesse da ADER, relative a cartelle INPS e INAIL e ad avvisi di addebito INPS. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo la prescrizione per due avvisi di addebito. In sede di appello, la Corte territoriale rigettava il gravame principale e accoglieva quello incidentale proposto dall’INPS, negando la prescrizione per la sopravvenienza di un atto interruttivo.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, censurando la sentenza della Corte d’Appello di Roma sotto diversi profili, tra cui la legittimazione processuale di ADER, l’interpretazione delle opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e la prescrizione dei crediti previdenziali. Prima dell’udienza, la ricorrente dichiarava di aver aderito alla cd. rottamazione quater per alcuni titoli e di aver integralmente pagato altri.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse a impugnare, deve sussistere sia al momento della proposizione dell’azione sia al momento della decisione. Ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 10851/2023, secondo cui la valutazione deve essere compiuta in relazione alla domanda originariamente formulata.
La ricorrente, con memoria, aveva dichiarato la rinuncia alla prosecuzione del giudizio per gli atti oggetto di pagamento mediante definizione agevolata, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. L’elenco allegato conteneva n. 54 titoli, di cui n. 33 non corrispondenti a quelli oggetto del giudizio di merito. Dei restanti, n. 21 risultavano definiti mediante adesione alla definizione agevolata, con produzione dei bollettini di pagamento della prima rata e delle contabili.
La Corte ha applicato l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. La norma chiarisce che il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione del giudizio è dichiarata dal giudice d’ufficio, su presentazione della documentazione attestante l’adesione e il pagamento.
Per i titoli oggetto di definizione agevolata e per quelli pagati integralmente o sgravati, è venuto meno l’interesse ad agire. La Corte ha verificato che i due titoli ancora controversi indicati dalla ricorrente non corrispondevano a quelli elencati nella sentenza impugnata e non erano quindi oggetto del giudizio di legittimità. Non residuava alcun titolo sub iudice.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. La Corte ha escluso l’applicazione del pagamento del doppio contributo unificato, richiamando il principio di Cass. n. 22906/2024 e Cass. n. 33205/2025, in quanto la dichiarazione di inammissibilità è determinata dal venir meno dell’interesse ad agire e non da una pronuncia di rigetto nel merito.
Nota della Redazione
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