Insegnamento universitario e qualificazione del rapporto: insindacabile l’accertamento del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9690 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del rapporto instaurato per l’insegnamento universitario come lavoro autonomo o subordinato è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, ove sorretta da motivazione congrua, è insindacabile in sede di legittimità. La continuità delle mansioni rispetto a precedenti incarichi non assume carattere decisivo quando i rapporti pregressi siano già stati definitivamente qualificati come collaborazione di diritto pubblico e non come lavoro subordinato di diritto privato. L’invocato principio di non contestazione non solleva la parte dall’onere probatorio sugli indici sintomatici della subordinazione. La censura sull’uso fraudolento dei contratti a termine presuppone l’accertamento della subordinazione e ne resta assorbita.

Il Fatto

La ricorrente aveva prestato attività presso un ateneo statale sin dal 2003, dapprima come docente di lingua nell’ambito di incarichi a termine. Con quattro contratti stipulati il 9.12.2015 per l’insegnamento della lingua polacca nell’anno accademico 2015/2016, la stessa aveva agito per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e per la declaratoria di illegittimità dei termini apposti, chiedendo la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto e un’indennità pari a 15 o, in subordine, a 12 mensilità.

Il Tribunale di Milano prima, e la Corte d’Appello di Milano con sentenza del 30 maggio 2018, avevano rigettato la domanda, ritenendo non provati gli indici della subordinazione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’ateneo ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove da un rilievo preliminare di carattere fattuale. I contratti oggetto del giudizio non riguardano prestazioni di lettore, lettore di scambio o collaboratore esperto linguistico, ma il conferimento di un incarico di insegnamento universitario, qualificato dalle parti come autonomo. I giudici di merito si sono limitati a verificare la riconducibilità del rapporto al tipo del lavoro subordinato, senza che la questione fosse oggetto di effettivo contraddittorio.

Il presupposto della ricorrente è che i contratti fossero nuovi rispetto all’impiego precedente. La Corte lo esclude: il giudizio sui contratti pregressi si era definito con il rigetto della domanda, per essere stata la prestazione resa come lettore di scambio e non come collaboratore esperto linguistico, con conseguente qualificazione del rapporto come collaborazione di diritto pubblico. Da qui l’inammissibilità del primo motivo, per non decisività della censura sull’omessa considerazione della continuità delle mansioni, argomentata in via definitiva (vedi Cass. SU 21 settembre 2017, n. 21972).

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti inammissibili. Essi investono la valutazione del giudice di merito sulla ricorrenza della subordinazione e sull’illegittimità della successione dei contratti a termine. Tale apprezzamento, rientrando nel prudente esercizio del giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità. La Corte non entra quindi nel merito degli indici della subordinazione attenuata nelle attività intellettuali, né delle circostanze indiziarie ex artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.

Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Non ricorre la ragione della compensazione delle spese fondata sull’assoluta novità della questione; la Corte territoriale si è attenuta al criterio della soccombenza e al valore indeterminabile della causa, senza censura specifica sul punto. Il ricorso è rigettato e le spese non sono attribuite, in ragione dell’inammissibilità del controricorso per difetto di procura, essendo il mandato conferito dal Rettore e non dal Consiglio di Amministrazione (vedi Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876).

Nota della Redazione

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