Licenziamento per appropriazione indebita del direttore di ufficio postale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22187 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ha rilevanza probatoria nel giudizio disciplinare, ma non valore dirimente quando i fatti storici in essa accertati trovino sostanziale conferma nell’istruttoria espletata. Ne consegue che, versandosi in ipotesi di autonomia delle valutazioni disciplinari rispetto al processo penale, non è dovuta la sospensione necessaria del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio di revisione della sentenza penale. La condotta di appropriazione di banconote asseritamente false integra la fattispecie disciplinare a prescindere dall’effettiva falsità delle stesse, e la loro eventuale distruzione costituisce un post factum confermativo dell’acquisita disponibilità della cosa altrui. Nelle fattispecie contrattuali di mero pericolo è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevole scelta di violare i doveri del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente di una società con mansioni di direttore di un ufficio postale, impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli dopo che era stata avviata nei suoi confronti un’azione penale per appropriazione indebita aggravata di banconote consegnate da una cliente. Il giudizio penale si definiva con sentenza di patteggiamento.

Il Tribunale rigettava l’impugnazione in fase sommaria e, poi, l’opposizione. La Corte d’Appello respingeva il reclamo del lavoratore, ritenendo tempestiva la contestazione disciplinare e provati i fatti. Il lavoratore ricorreva in cassazione con cinque motivi, dolendosi, tra l’altro, della mancata sospensione del giudizio civile in pendenza della revisione penale e della mancata ammissione di prove sulla distruzione in buona fede delle banconote.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i profili sulla tempestività della contestazione, rileva come il differimento della stessa sia legittimo quando è finalizzato ad acquisire elementi di valutazione più sicuri in presenza di un procedimento penale. La piena contezza dei fatti da parte del datore di lavoro, e non il momento storico degli stessi, costituisce il riferimento per valutare la tempestività del provvedimento espulsivo. La Corte territoriale ha correttamente considerato provata la condotta appropriativa sulla base della testimonianza della cliente e della sentenza di patteggiamento.

Il cuore del ricorso verte sulla mancata sospensione del processo civile ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio di revisione della sentenza penale. La Corte ritiene il motivo infondato: la sentenza di patteggiamento non ha assunto valore dirimente nella decisione impugnata, poiché il convincimento dei giudici di merito si fonda su altri elementi istruttori. Il principio di autonomia delle valutazioni disciplinari rispetto all’eventuale processo penale esclude la necessità della sospensione.

Sul versante delle prove, i giudici di legittimità ribadiscono che il ricorso è inammissibile se non illustra la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha analiticamente valutato i capitoli di prova, ritenendo taluni generici o irrilevanti. La circostanza dell’avvenuta distruzione delle banconote false è stata esattamente ritenuta irrilevante, risultando anzi confermativa della condotta appropriativa.

Quanto alla contestazione del difetto di dolo e alla violazione del principio di proporzionalità, il motivo è dichiarato inammissibile. Esso sollecita una rivalutazione riservata ai giudici di merito e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto sufficiente il dolo generico per le condotte di pericolo previste dal contratto collettivo. Infine, la produzione documentale relativa alla sentenza penale di annullamento per remissione di querela è dichiarata inammissibile, non attenendo all’ammissibilità del ricorso né alla nullità della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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