Inerenza dei costi e prova del titolo giuridico di godimento dei beni (Cass. civ. Sez. V n. 3960 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e IVA, ai fini della dimostrazione dell’inerenza dei costi relativi all’utilizzo di automezzi non di proprietà dell’impresa non è sufficiente l’utilizzo materiale degli stessi. Il contribuente deve provare il collegamento dei beni con l’attività d’impresa, collegamento che sussiste solo se il bene è strumentale all’esercizio di quella determinata attività e a essa esclusivamente destinato. Diviene essenziale la sussistenza del titolo giuridico in forza del quale l’impresa dispone del bene, potendo questo essere la proprietà, la locazione, il comodato o altro titolo avente rilevanza giuridica. Il titolo legittima all’uso esclusivo e impedisce la doppia deduzione del medesimo costo in capo a soggetti diversi, alterazione della capacità contributiva non consentita dall’ordinamento.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Caserta un avviso di accertamento con cui, per l’annualità 2003, erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, costi ritenuti non inerenti: spese di manutenzione e riparazione di automezzi di proprietà di altra impresa e spese di carburante per gli stessi mezzi. Era contestata inoltre, ai fini IVA, l’omessa documentazione di operazioni imponibili fatturate nel trimestre successivo.

Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e il rigetto dell’appello, la contribuente propose ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia venne accolto, con rinvio al giudice del merito. Nel giudizio di rinvio la C.T.R. Campania accolse il ricorso della società, dichiarando illegittimo l’accertamento anche in punto di inerenza dei costi. Avverso tale sentenza la società ricorre per cassazione; l’Agenzia delle Entrate resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, in quanto dirimente, il motivo del ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria, incentrato sulla violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986. Secondo l’Ufficio i giudici d’appello si erano limitati a un mero riscontro cartolare delle fatture esibite, senza provare che gli automezzi fossero effettivamente nell’uso esclusivo dell’impresa, essendo pacifica la titolarità dei beni in capo a terzi.

Il motivo è fondato. La C.T.R. aveva posto a base della propria decisione la sola indicazione nelle fatture della targa identificativa dell’automezzo, ritenendo sufficiente che i mezzi fossero stati materialmente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. Tale affermazione è viziata da errore di diritto.

La Corte chiarisce che, ai fini della deducibilità dell’elemento negativo di reddito, non basta l’utilizzo materiale dei beni. Occorre provare il collegamento tra bene e attività d’impresa, che si realizza solo quando il bene sia strumentale a quella determinata attività e a essa esclusivamente destinato. Diviene quindi essenziale la sussistenza del titolo giuridico in forza del quale l’impresa dispone del bene, che può essere la proprietà, la locazione, il comodato o altro titolo di rilevanza giuridica.

Tale titolo, legittimando all’uso esclusivo, esclude il rischio di doppia deduzione del medesimo costo in capo a soggetti diversi, che configurerebbe un’alterazione della autentica capacità contributiva non consentita dall’ordinamento. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, quanto ai beni strumentali, deve sussistere il requisito della strumentalità, che sorge ove i beni siano destinati all’attività dell’impresa e inidonei a produrre reddito autonomo (Sez. V n. 24779 del 04.12.2015). Si è inoltre chiarito (Sez. V n. 22139 del 06.08.2024) che i costi relativi a immobilizzazioni sono ammortizzabili se riguardano beni entrati nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, non se riguardano beni di proprietà di terzi.

Il ricorso incidentale è dunque accolto, con assorbimento del ricorso principale. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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