Decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3962 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati tributari, l’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 e l’art. 654 cod. proc. pen. escludono qualsiasi efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario, nel quale vigono limitazioni della prova e possono operare presunzioni inidonee a fondare una condanna penale. Il decreto di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., in particolare, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché presuppone la mancanza di un processo e non è assistito da autorità di cosa giudicata. Esso può valere solo come elemento indiziario liberamente valutabile, nell’ambito di un apprezzamento complessivo di tutte le prove presuntive. Ne consegue che il giudice tributario non può recepire acriticamente le conclusioni del provvedimento di archiviazione, ma deve verificare autonomamente il materiale probatorio acquisito agli atti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello della società contribuente, annullando l’avviso di accertamento relativo al 2015. L’Ufficio aveva contestato un’indebita detrazione Iva per fatture emesse da società ritenute cartiere, nell’ambito di una frode con operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società, mentre il giudice di appello lo aveva accolto valorizzando la nota informativa della Guardia di Finanza recepita nel decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante.
La questione approda in cassazione perché il giudice di appello aveva fondato l’annullamento dell’accertamento sull’assenza di elementi indiziari di coinvolgimento della società nella frode, desunta dal provvedimento di archiviazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rapporto tra processo penale e processo tributario, ricostruito nel combinato disposto degli artt. 20 d.lgs. n. 74/2000 e 654 cod. proc. pen. Abrogata la norma che prevedeva l’efficacia esterna del giudicato penale nel processo tributario, opera oggi il principio di reciproca autonomia dei due giudizi, il c.d. doppio binario.
Da tale autonomia deriva che nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, ancorché i fatti siano i medesimi. Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una decisione penale definitiva, ma deve esercitare i propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio, verificandone la rilevanza nello specifico ambito in cui è destinato a operare. La Corte richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con specifico riguardo al decreto di archiviazione, la Corte ribadisce che esso non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente qualificato dal giudice tributario. A differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, il decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ex art. 654 cod. proc. pen..
Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale si è discostata da tali principi: ha fondato l’annullamento sulla nota informativa della Guardia di Finanza recepita nel decreto di archiviazione, attribuendo ad esso valenza dirimente e sminuendo apoditticamente le argomentazioni del giudice di primo grado sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e sulla diversità delle attività delle società fatturanti. La Corte sottolinea che il decreto di archiviazione può valere come elemento indiziario liberamente valutabile, ma solo nell’ambito di una valutazione complessiva di tutte le prove presuntive.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.
Nota della Redazione
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