L’aggravante delle persone riunite richiede simultaneità e conoscenza della vittima (Cass. pen. Sez. 6 n. 7973 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. La consapevolezza della vittima della presenza di entrambi i correi nel contesto dell’azione violenta è sufficiente a integrare la predetta aggravante, a nulla rilevando che l’atto predatorio sia stato materialmente compiuto da uno solo degli agenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Verona con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, cod. pen. e condannato a pena di giustizia. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 110 e 628, terzo comma, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite.
Secondo il ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa avrebbero dimostrato che uno dei compartecipi si trovava all’esterno del luogo in cui avveniva la violenza, rendendo apodittico l’assunto della sentenza impugnata circa la configurabilità dell’aggravante. La circostanza che la vittima avesse solo ipotizzato che il complice avesse udito le sue richieste di aiuto non sarebbe stata sufficiente a dimostrarne la presenza fisica nel luogo e nel momento dell’aggressione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata priva di vizi logici e giuridici. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, n. 21837 del 2012, Alberti, secondo cui l’aggravante richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza o della minaccia.
La Corte ha poi fatto proprio il più recente orientamento espresso da Sez. 2, n. 40860 del 2022, che precisa come la presenza dei complici debba essere nota alla vittima e possa essere interpretata, anche nella forma della mera presenza, come un rafforzamento della violenza o della minaccia poste in essere dall’agente materiale.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato come dalle dichiarazioni della persona offesa emergesse con chiarezza la presenza di entrambi i soggetti a distanza ravvicinata all’interno del supermercato e nel medesimo contesto dell’azione lesiva. La vittima era, infatti, consapevole che uno dei correi, pur legato sentimentalmente a lei, non fosse intervenuto in sua difesa, dimostrando la sua adesione all’azione violenta dell’altro.
La Corte ha pertanto ritenuto che le censure del ricorrente mirassero a una inammissibile ricostruzione alternativa del fatto, basata su una reinterpretazione delle dichiarazioni della parte offesa, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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