Insolvenza della società in liquidazione: accertamento statico e difficoltà di pronta liquidazione (Cass. civ. Sez. I n. 18011 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori. Secondo il generale principio di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., spetta al creditore istante — o al pubblico ministero — provare lo stato di insolvenza dell’impresa debitrice, quale fatto costitutivo della domanda, mentre grava sul debitore l’onere di allegare e provare i fatti impedienti. La difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo rileva solo in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato, tale da esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. In sede di legittimità non è ammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione del merito.

Il Fatto

Una società in liquidazione era stata dichiarata fallita su istanza di una banca, per effetto di un credito derivante da un mutuo fondiario rimasto insoddisfatto. Nel corso del procedimento la debitrice aveva presentato una proposta di concordato preventivo con riserva, omologata dal Tribunale, poi revocata in sede di reclamo dalla Corte d’Appello.

Dopo la declaratoria di fallimento, la società fallita proponeva reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall., censurando l’errata determinazione dell’attivo e del passivo. La Corte di Appello di Salerno accoglieva il gravame e revocava il fallimento, ritenendo sussistente la capacità dell’attivo di soddisfare integralmente i creditori. La banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, al quale la controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per tutti i motivi, concentrandosi anzitutto sull’art. 5 l. fall. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse valutato l’insolvenza facendo riferimento a un passivo formatosi in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, così violando la norma sul presupposto oggettivo. Il rilievo è respinto: la ricorrente prospetta circostanze fattuali senza localizzarle nel giudizio di merito, né indica in quali atti sarebbero state dedotte, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che, per le società in liquidazione, l’accertamento dello stato di insolvenza assume carattere statico: occorre verificare se il patrimonio sociale sia in grado di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori. Il creditore istante deve provare il fatto costitutivo, ossia lo squilibrio patrimoniale tra attivo e passivo alla data di riferimento; la ricorrente si è limitata a mere ipotesi sull’incremento del passivo, senza elementi concreti.

Quanto al secondo motivo, la Corte evidenzia che la ricorrente invoca in realtà un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva considerato il profilo della difficoltà di pronta liquidazione, esaminando quattro perizie succedutesi dal 2016 al 2024 e le vendite esecutive riguardanti solo parte del compendio immobiliare. L’insuccesso dei tentativi di vendita non è sintomo di astrattezza delle stime, ma dimostra che la liquidazione di un complesso immobiliare consistente esige tempi adeguati alla complessità dell’operazione.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. La ricorrente lamenta non l’omesso esame di un fatto, ma la pretesa inidoneità della motivazione rispetto ai fatti esaminati, chiedendo alla Corte di trarre conseguenze diverse da quelle ritenute dai giudici di merito. Come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, l’omesso esame riguarda un preciso accadimento storico e non semplici argomentazioni.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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