Motivazione della cartella ex 36-bis e tecnica di redazione della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 18330 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 può assolvere l’obbligo di motivazione mediante il mero richiamo alla dichiarazione resa dal contribuente, che ne conosce già il contenuto, non essendo necessaria l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. Nel processo tributario, la sentenza d’appello che si limiti a riprodurre il contenuto di un atto processuale o di un provvedimento giudiziario, senza nulla aggiungere, non è nulla per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una società cancellata dal registro delle imprese, impugna una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa all’anno d’imposta 2015, emessa a seguito di controllo automatizzato. Il ricorso viene respinto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, che ritiene la cartella sufficientemente motivata perché riferita alla liquidazione delle imposte contenuta nella stessa dichiarazione del contribuente.
L’appello è rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che conferma la decisione di prime cure. Il contribuente propone quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; le Agenzie resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo l’insufficienza della motivazione della cartella, asseritamente indeterminata e non intellegibile. La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la cartella esattoriale, quando non segue uno specifico atto impositivo già notificato, deve essere motivata come un atto propriamente impositivo, ma con un obbligo differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto. Nel caso di emissione a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo può essere assolto con il semplice richiamo alle dichiarazioni, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime (Cass. n. 21804 del 2017; Cass. n. 19498 del 2020).
La Corte rileva inoltre che il motivo è generico, non indicando le ragioni specifiche dell’asserita insufficienza, e non è autosufficiente, poiché la cartella non è stata testualmente trascritta nella sua interezza (Cass. n. 28570 del 2019).
Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la sentenza d’appello meramente adesiva a quella di primo grado. Il motivo è infondato: la Corte riconosce che la CGT2 si riporta alla motivazione del primo grado, ma indica espressamente le ragioni della condivisione e dimostra di avere specificamente considerato le contestazioni della parte.
La sentenza d’appello evidenzia la natura della cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, conseguente alla semplice liquidazione della dichiarazione, con conseguente non necessità di motivazione specifica, e condivide le valutazioni del primo giudice sulla sufficienza delle indicazioni relative a interessi, sanzioni e oneri di riscossione. La Corte richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 642 del 2015, confermato da Cass. n. 29028 del 2022, Cass. n. 22562 del 2016 e Cass. n. 9334 del 2015: la sentenza la cui motivazione riproduca un atto di parte o un provvedimento giudiziario non è nulla se le ragioni della decisione sono attribuibili all’organo giudicante e risultano chiare, univoche ed esaustive, non essendo imposta l’originalità dei contenuti o delle modalità espositive.
Nota della Redazione
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