Notifica postale con firma illeggibile e incertezza sul consegnatario è nulla (Cass. civ. Sez. II n. 16095 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza sull’avviso di ricevimento di una firma illeggibile, apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, in assenza di annotazioni dell’agente postale e di indicazione della qualità del consegnatario, determina incertezza assoluta sulla persona cui l’atto è stato consegnato. Ne consegue la nullità della notifica, non essendo invocabile il principio secondo cui, in mancanza di querela di falso, la sottoscrizione illeggibile si riferisce a mani proprie del destinatario. La nullità della notifica della sentenza di primo grado travolge il termine per l’impugnazione e rende ammissibile l’appello incidentale altrimenti dichiarato tardivo. Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando il giudice di merito esprime, sia pure sinteticamente, il fondamento della propria decisione.
Il Fatto
Il giudizio trae origine da un contratto di appalto stipulato oralmente per la costruzione di un villino bifamiliare. I committenti convenivano in giudizio l’appaltatore e il direttore dei lavori, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni per i vizi degli impianti termico, elettrico e di adduzione del gas.
Il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione, condannava l’appaltatore e il direttore dei lavori al risarcimento per la non conformità degli impianti e accoglieva la domanda riconvenzionale dell’appaltatore per il saldo. La Corte d’Appello, su impugnazione del direttore dei lavori, accoglieva il gravame, assolveva integralmente quest’ultimo e dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale dei committenti. Questi ultimi ricorrono in cassazione, contestando la validità della notifica della sentenza di primo grado, dalla quale era derivata la decadenza dall’impugnazione incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in sei motivi. I primi cinque censurano la sentenza d’appello per non aver riconosciuto i vizi della notifica della sentenza di primo grado, eseguita a mezzo postale nel domicilio ex lege presso la cancelleria del tribunale. Il sesto censura il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti del direttore dei lavori.
La Corte ricostruisce il fatto: la sentenza di primo grado era stata notificata dal difensore di una parte con il servizio postale, con invio della raccomandata integrativa prevista dalla legge n. 890 del 1982. Il punto dirimente è la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, illeggibile e collocata in uno spazio diverso da quello riservato alla firma del destinatario o di persona delegata, senza alcuna annotazione dell’agente postale.
La Corte d’Appello aveva richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 9962/2010, secondo cui la firma illeggibile si presume apposta a mani proprie del destinatario, salvo querela di falso. Il Collegio rileva però che quel principio non si attaglia al caso concreto, poiché nella specie difettano i presupposti di fatto: la firma non è nello spazio corretto e l’agente non ha sbarrato la relativa casella né indicato la qualità del consegnatario.
Assume rilievo decisivo l’art. 11 della legge n. 53 del 1994, che sancisce la nullità della notifica ogni volta che vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza più recente (Cass. Sez. III n. 34400 dell’11/12/2023), che ha affermato la nullità della notifica a mezzo postale in presenza di firma illeggibile e non apposta nello spazio dedicato, in assenza di annotazioni dell’agente. I primi cinque motivi sono pertanto accolti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Il sesto motivo è invece dichiarato inammissibile, perché propone una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Escluso il vizio di motivazione apparente, la Corte osserva che il giudice di merito ha rispettato il “minimo costituzionale” secondo Cass. Sez. U n. 8053 del 07/04/2014, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con congetture.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.