La gestione di una partecipazione minoritaria non integra attività d’impresa (Cass. civ. n. 21864 del 21.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
La gestione di una partecipazione azionaria di minoranza in altra società, pur con la designazione di un componente dell’organo amministrativo, non integra attività d’impresa ai sensi degli artt. 2082 e 2195 cod. civ., né è idonea a configurare la continuità aziendale richiesta dall’art. 186 bis legge fall.. Il concordato in continuità è inammissibile quando l’attività in partenza risulti insussistente perché cessata, giustificandosi l’accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali. Il controllo giudiziale sulla fattibilità economica del piano può essere svolto nei limiti della verifica dell’assoluta e manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati: la proposta va considerata sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile o manifestamente priva di ragionevole “chance” di successo.

Il Fatto

La società debitrice proponeva domanda di concordato in continuità ai sensi dell’art. 186 bis legge fall.; la sua attività consisteva principalmente nella gestione di una partecipazione azionaria di minoranza in un istituto di credito e nella prestazione di servizi in favore dei soci, cessata da tempo. Dopo la dichiarazione di inammissibilità della domanda e la pronuncia di fallimento da parte del Tribunale, la società proponeva reclamo alla Corte d’Appello, che rigettava la sua impugnazione. Il reclamo veniva rigettato con sentenza che, per quanto qui rileva, confermava la revoca della domanda di concordato, ritenendo insussistente il requisito della continuità aziendale e manifestamente implausibile il piano, oltre che affetto da specifici vizi di legittimità. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.

La Motivazione della Corte

Con riferimento ai primi due motivi, la Corte di Cassazione ha escluso che la gestione di una partecipazione di minoranza possa integrare attività d’impresa: la società partecipante non svolge alcuna funzione di organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi della società partecipata, non essendo sufficiente la designazione di un solo componente del consiglio di amministrazione, inidonea a consentire attività di direzione o indirizzo. Inoltre, ha ritenuto corretta la valutazione di cessazione dell’attività di prestazione di servizi ai soci, in quanto dichiarata dallo stesso debitore e non adeguatamente contestata, essendo la deduzione contraria finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha poi confermato l’orientamento consolidato (richiamando le sentenze nn. 11423/2014 e 11497/2014, conf. Cass. 4790/2018 e Cass. 9061/2017) secondo cui il controllo sulla fattibilità economica del piano può essere svolto dal giudice nei limiti della verifica della sussistenza di una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ha altresì richiamato l’ordinanza n. 21190/2021, secondo cui la proposta deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile, ovvero manifestamente priva di una ragionevole chance di successo.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di implausibilità del piano, basata sulla provenienza dei flussi della continuità da fonti destinate alla vendita (azioni e immobili) e sul mancato inserimento dei compensi degli amministratori tra i costi, con effetto distorsivo sui flussi di cassa e sul giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso, in quanto non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente la deroga prevista dall’art. 186 bis, comma 2°, lett. c), legge fall., non giustificandosi la moratoria biennale o quinquennale per i creditori privilegiati quando nel piano sia prevista la liquidazione dei beni oggetto della prelazione. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, in quanto il giudice non ha il potere di modularla domanda di concordato, ma solo di chiederne eventuali integrazioni ex art. 162 legge fall.

L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva indicato i contenuti della discussione davanti al giudice delegato e non aveva trascritto nel ricorso gli elementi necessari per consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento del procedimento, non essendo violato il principio di immutabilità del giudice sancito dall’art. 276 cod. proc. civ. quando il giudice delegato che ha proceduto all’audizione rimanga estraneo al collegio deliberante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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