Inammissibile il PRO per la società cancellata dal registro delle imprese (Cass. civ. n. 19456 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all’art. 64-bis CCII presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, in forza del principio generale espresso dall’art. 33, comma 4, CCII. Il deposito cartaceo del ricorso ex artt. 37 e 38 CCII e della documentazione allegata non ne determina l’improcedibilità o l’inammissibilità, ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza e l’adozione dei provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 41, comma 3, CCII.

Il Fatto

La società ricorrente era stata cancellata dal Registro imprese il 13 settembre 2023. Il Pubblico ministero, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, aveva presentato istanza urgente ex art. 38 CCII per l’apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando una distrattiva cessione del ramo d’azienda a società riferibile alla medesima compagine sociale. Il presidente del Tribunale aveva autorizzato l’abbreviazione dei termini e la notificazione con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 41, comma 3, CCII.

La società si era costituita eccependo l’improcedibilità del deposito cartaceo del ricorso e proponendo contestualmente domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) ex art. 64-bis CCII. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile tale domanda e aperto la liquidazione giudiziale. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, confermando la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, relativi al deposito cartaceo dell’atto introduttivo. Ha rilevato che, sebbene dal 28 febbraio 2023 la regola generale sia quella dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c., che impone il deposito telematico degli atti anche per il pubblico ministero, nel caso in esame opera la norma speciale dell’art. 41, comma 3, CCII.

Tale disposizione, al ricorrere di particolari ragioni di urgenza, attribuisce al presidente del tribunale il potere di disporre che il ricorso e il decreto siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile. Il criterio è netto: il legislatore bilancia le esigenze pubblicistiche di tempestività con il diritto di difesa, puntando alla tutela sostanziale oltre ogni formalismo. Nel caso concreto, le ragioni di urgenza ricorrevano stante la prossima scadenza del termine annuale di cui all’art. 33, comma 1, CCII, e il diritto di difesa era stato pienamente tutelato: il ricorso era stato digitalizzato e inserito nel fascicolo telematico, la società aveva avuto accesso agli atti prima dell’udienza e aveva potuto dispiegare le proprie difese.

Quanto ai motivi dal quarto all’ottavo, la Corte ha escluso la fondatezza della tesi del ricorrente, basata su un approccio meramente letterale al testo dell’art. 33, comma 4, CCII, che non menziona espressamente il PRO tra gli istituti preclusi all’imprenditore cancellato. L’omesso richiamo appare una semplice svista del legislatore, colmabile mediante interpretazione estensiva in chiave sistematica. Tutte le procedure indicate nella norma sono accomunate nella categoria degli strumenti di regolazione della crisi, collocati nel medesimo Tit. IV del Codice, e il PRO condivide con concordato preventivo, concordato minore e accordi di ristrutturazione essenzialmente natura e funzione.

La Corte ha richiamato il principio consolidato, espressione del diritto vivente (Cass. n. 21286 del 2015, Cass. n. 12045 del 2020), secondo cui alla società cancellata è precluso l’accesso al concordato preventivo, non potendo tale domanda essere intesa quale strumento di difesa del fallendo. Ha inoltre evidenziato l’interscambiabilità delle domande di accesso al PRO e al CP sancita dall’art. 64-quater CCII, che renderebbe irragionevole una divaricazione della loro disciplina. Ad essere eccezionale, e quindi non applicabile estensivamente, è semmai il primo comma dell’art. 33 CCII, che integra la fictio iuris di persistenza in vita dell’impresa cancellata per finalità pubblicistiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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