Inammissibile per ne bis in idem il conto già deciso con sentenza (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 145 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto avente a oggetto un conto giudiziale già esaminato e deciso con sentenza definitiva è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, operando il giudicato formale e sostanziale già formatosi. La declaratoria di improcedibilità del conto, in quanto non rappresentativo della gestione per difetto dei requisiti minimi di ricostruzione a materia, non esaurisce il rapporto: ove l’amministrazione, in autotutela, annulli la delibera di approvazione del conto e ne approvi uno nuovo per la medesima gestione, il conto originario diviene comunque improcedibile per intervenuta rimozione. La compensazione delle spese consegue alla definizione della lite su questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Il Fatto

Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale reso dall’agente contabile, quale consegnatario del magazzino della farmacia di una struttura sanitaria provinciale, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto, redatto su un modello diverso da quello previsto dalla normativa di settore, esponeva i dati solo a valore e non a quantità, senza rappresentazione delle consistenze fisiche dei farmaci.

L’agente contabile si è costituito chiedendo dichiararsi la regolarità della resa, essendo il conto approvato dall’amministrazione sanitaria e trattandosi di nuovo conto redatto in esecuzione di una precedente sentenza di improcedibilità della stessa Sezione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione della ritualità del conto. La Sezione rileva che la medesima gestione è stata oggetto di un precedente giudizio di conto, già definito con sentenza di improcedibilità divenuta definitiva. Il conto ora in esame è identico a quello già scrutinato e deciso.

Ne deriva la inammissibilità del presente giudizio, che ricade nel divieto posto dal principio del ne bis in idem per effetto del giudicato formale e sostanziale già creatosi. Il Collegio qualifica la fattispecie in termini di preclusione processuale, non di mero accertamento contabile.

In via subordinata, la Sezione osserva che il conto sarebbe comunque improcedibile per essere stato rimosso in autotutela dall’amministrazione sanitaria. Quest’ultima, dopo avere vistato e parificato un nuovo conto giudiziale per la stessa gestione, ha revocato il provvedimento di approvazione del conto originario e approvato il nuovo conto, trasmesso alla Corte dei conti.

Il nuovo conto è stato redatto in esecuzione della precedente decisione di improcedibilità, tenendo conto delle incongruenze rettificate e delle disfunzioni del software gestionale regionale, ed è stato approvato con deliberazione in autotutela dell’originaria approvazione. L’avvenuta rimozione del conto preclude, pertanto, ogni ulteriore esame nel merito del rapporto.

Il Collegio, definendo la lite su questioni pregiudiziali, dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., dichiarando inammissibile il conto giudiziale e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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