Conto giudiziale improcedibile se rimosso in autotutela dall’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 146 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che sia stato approvato dall’amministrazione e successivamente revocato in autotutela, con approvazione di un nuovo conto relativo alla medesima gestione, è improcedibile per difetto di rilevanza giuridica e contabile. La rimozione in autotutela del provvedimento di approvazione priva il conto originario di qualsiasi attitudine a essere esaminato dal giudice contabile. L’improcedibilità opera sul piano preliminare e assorbe ogni questione relativa alla regolarità formale del conto. Il nuovo conto, ancorché acquisito con rigetto per mero errore materiale della Segreteria, deve essere riacquisito al sistema informatico per l’esame di rito ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.. La pronuncia su questioni pregiudiziali giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Il Fatto

Il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza sul conto giudiziale reso dall’agente contabile, consegnatario del magazzino della farmacia presso l’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio 2021. Il conto era stato redatto su un modello diverso da quello previsto dal modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, esprimendo i dati solo a valore e non anche a quantità, senza rappresentazione delle consistenze fisiche dei farmaci. Da qui la prospettata inammissibilità o improcedibilità del conto, in contrasto con gli artt. 32, 33, 194, 626 e 629 del r.d. n. 827/1924, con l’art. 23 del d.P.R. n. 254/2002 e con il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS.

L’agente contabile si è costituito chiedendo l’estinzione del giudizio per la presentazione di un nuovo conto, approvato dall’azienda sanitaria con deliberazione n. 692 del 7 dicembre 2023 in conformità alla sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 66/2023, e in subordine il proscioglimento. Ha dedotto che le criticità non erano a lui imputabili, essendo il conto stato elaborato con il software aziendale disponibile e in periodo di emergenza pandemica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il conto improcedibile sotto un profilo assorbente: la sua rimozione in autotutela da parte dell’amministrazione sanitaria. Quest’ultima ha approvato un nuovo conto giudiziale per la medesima gestione, redatto dall’agente contabile in conformità alla decisione n. 66/2023 della Sezione, revocando la precedente deliberazione di approvazione del conto n. 40041.

Ne deriva che il conto oggetto di esame non può essere sottoposto al giudice contabile, perché rimosso in autotutela e quindi privo di qualsivoglia rilevanza giuridica e contabile. La Corte qualifica espressamente l’effetto come improcedibilità, senza necessità di scrutinare i profili formali del conto originario.

Il Collegio rileva poi che il nuovo conto, approvato con la deliberazione n. 692 del 7 dicembre 2023, risulta depositato dall’amministrazione sanitaria il 25 gennaio 2024 con resa SIRECO n. 539127. Per mero errore materiale della Segreteria, esso è stato rigettato perché pendente il presente giudizio di conto. Trattandosi però di un nuovo conto relativo alla medesima gestione, diverso per contenuto e forma dal conto n. 40041 e approvato dopo la revoca in autotutela del precedente, lo stesso doveva essere acquisito per l’istruttoria di rito.

In ragione della pronuncia di improcedibilità, la Segreteria è onerata della corretta riacquisizione al sistema informatico del conto depositato con resa SIRECO n. 539127, per il suo esame ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c. Poiché la decisione si fonda su questioni pregiudiziali, il Collegio dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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