Valore della causa e simulazione del fondo patrimoniale (App. Ancona n. 460/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale proposto oltre il termine di cui all’art. 343 c.p.c. è inammissibile. La querela di falso è inammissibile quando contesta un mero errore materiale, privo di rilevanza probatoria, e non incide sull’efficacia del documento. In tema di simulazione assoluta, il giudice può fondare la decisione su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Il valore della causa avente ad oggetto l’accertamento della simulazione di un atto a titolo gratuito si determina, ai fini delle spese, sul valore venale dei beni oggetto dell’atto, non sul credito azionato. Le spese di CTU non costituiscono voce di danno ma costo processuale.
Il Fatto
La società attrice conveniva in giudizio i coniugi costituenti e i loro familiari, chiedendo di dichiarare la simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di costituzione di fondo patrimoniale stipulati in pari data da due coppie di coniugi. Il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda di simulazione in via principale, ravvisando indizi gravi, precisi e concordanti. Avverso la sentenza proponevano appello principale una delle costituenti e appelli incidentali gli altri convenuti. Una delle coppie proponeva appello incidentale oltre il termine di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della coppia che si era costituita tardivamente, rilevando il superamento del termine dei venti giorni precedenti la prima udienza. Ha rigettato l’eccezione di incompetenza del giudice onorario, escludendo che la controversia in materia di simulazione e revocatoria rientri nelle ipotesi di divieto di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, trattandosi di questione incidentale e non di merito societario.
Sulla querela di falso, la Corte l’ha dichiarata inammissibile sotto tre profili: difetto di rilevanza, non avendo il querelante dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa; natura di mero errore materiale, non essendo contestata l’efficacia probatoria del documento; e sufficienza degli avvisi di ricevimento e della relazione di notifica a comprovare la rituale notificazione. Ha quindi confermato la regolarità della notifica e la contumacia.
Quanto al merito, la Corte ha confermato la simulazione assoluta del fondo patrimoniale, valorizzando come indizi gravi e concordanti: l’esistenza di un debito preesistente e consistente, la contestualità degli atti, la stipula in epoca successiva al maturare del debito e ampiamente successiva alle nozze, e la clausola che consentiva l’alienazione dei beni con il consenso di entrambi i coniugi, senza autorizzazione del giudice, ritenuta indice della volontà di mantenere la libera disponibilità dei beni. Ha rigettato il motivo dell’appellante che eccepiva la mancanza di credito nei suoi confronti, richiamando l’art. 1415, comma 2, c.c. che consente l’azione anche ai terzi creditori di una sola delle parti.
Ha invece accolto i motivi relativi alla liquidazione delle spese: il valore della controversia, in tema di simulazione di atto a titolo gratuito, va determinato sul valore venale dei beni oggetto dell’atto impugnato, non sul credito per il quale si agisce, richiamando il principio di cui all’art. 12 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 32661/2024). Ha inoltre ridotto le spese vive da Euro 2.450,00 a Euro 599,63, pari alle sole spese documentate (contributo unificato, marche da bollo, notifiche e visure).
Implicazioni Pratiche
- Termini per l’appello incidentale: l’avvocato che intende proporre appello incidentale deve depositare la comparsa entro il termine perentorio di cui all’art. 343 c.p.c., commisurato alla prima udienza; la tardività comporta l’inammissibilità e il passaggio in giudicato dei capi non impugnati tempestivamente.
- Querela di falso strategica: il difensore che eccepisce la falsità documentale deve dimostrare la rilevanza del documento ai fini della decisione e non limitarsi a contestare errori materiali o difformità meramente formali; in difetto, la querela è inammissibile e la documentazione di notifica fa piena prova.
- Liquidazione delle spese in cause di simulazione: in caso di accertamento della simulazione di atto a titolo gratuito, il valore della causa per le spese va calcolato sul valore venale del bene trasferito, non sul credito fatto valere; il difensore deve quindi produrre elementi per la stima del bene, pena la determinazione discrezionale del giudice.
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