NCC, annullata la regola dei venti minuti (Corte cost. n. 163/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato che lo Stato non poteva imporre alcune regole sul noleggio con conducente con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2024, n. 226, e con due circolari dello stesso ministero. Quelle previsioni sono state annullate perche’ invadono la competenza delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.
La norma. L’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 obbliga chi svolge il servizio di noleggio con conducente a ricevere le richieste presso la rimessa o la sede, anche con strumenti tecnologici, e a compilare, tenere ed esibire il foglio di servizio elettronico. La stessa norma affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, un compito limitato: definire le specifiche tecniche di quel foglio.
Il caso. La Regione Calabria ha promosso due conflitti di attribuzione contro lo Stato: il primo contro il decreto interministeriale, il secondo contro le circolari attuative. Ha contestato tre punti. L’obbligo di far passare almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, quando la corsa non parte dalla rimessa. Il divieto di stipulare contratti di durata con chi svolge, anche solo in via indiretta, attivita’ di intermediazione. L’obbligo di usare soltanto l’applicazione informatica del ministero per compilare il foglio di servizio.
Il dubbio sollevato. Secondo la Regione quegli atti non si erano limitati alle specifiche tecniche, ma avevano regolato le modalita’ di svolgimento del servizio, che rientrano nel trasporto pubblico locale e quindi nella competenza regionale. Lo Stato ha risposto che il ricorso non aveva tono costituzionale e che le circolari non avevano una capacita’ lesiva propria.
Le questioni preliminari. La Corte ha respinto entrambe le obiezioni. Per il tono costituzionale basta che la Regione lamenti la lesione di proprie competenze. Le circolari, poi, non si limitavano a interpretare: fissavano modalita’ operative e tempi di attuazione. Il conflitto restava attuale anche dopo l’annullamento degli stessi atti da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, perche’ persisteva l’interesse a stabilire a chi spettasse il potere.
Il ragionamento della Corte. La disciplina del noleggio con conducente appartiene al trasporto pubblico locale, materia di competenza regionale. Lo Stato puo’ intervenire in nome della tutela della concorrenza, per garantire ai titolari di licenza taxi di rivolgersi a un’utenza indifferenziata, ma solo con misure adeguate e proporzionate. Sui venti minuti la Corte ha osservato che l’obbligo non ha base nella legge del 1992 ed e’ sproporzionato: il conducente che riceve una prenotazione fuori dalla rimessa non puo’ sostare su suolo pubblico e deve girare a vuoto o rientrare, con inefficienze e danni ambientali. In questo modo si riproducono per via indiretta vincoli gia’ dichiarati illegittimi con la sentenza n. 56 del 2020. Sul divieto di contratti di durata, l’espressione “anche in via indiretta” e’ troppo ampia: colpisce anche alberghi, agenzie di viaggio e tour operator che vogliano assicurare ai propri clienti un trasporto certo e a prezzo concordato, senza che questo pregiudichi la distinzione tra taxi e noleggio con conducente. Sull’applicazione ministeriale unica, il controllo telematico dei dati puo’ essere ottenuto con sistemi aperti o interoperabili gestiti da soggetti certificati; imporre un’applicazione proprietaria, utilizzabile solo con SPID o carta d’identita’ elettronica e non interoperabile, contrasta con il principio di neutralita’ tecnologica. In tutti e tre i casi lo Stato ha superato i limiti della tutela della concorrenza e ha interferito con la competenza regionale.
Cosa cambia in pratica. Le disposizioni indicate nel dispositivo sono annullate. Non si applica piu’ l’attesa di venti minuti tra prenotazione e partenza per i servizi che non iniziano dalla rimessa. Cade il divieto di contratti di durata con committenti che svolgono anche solo indirettamente intermediazione. Viene meno l’obbligo di usare esclusivamente l’applicazione informatica del ministero. Restano in vigore gli obblighi previsti dalla legge n. 21 del 1992, tra cui la ricezione delle richieste in rimessa o in sede e la tenuta del foglio di servizio. Le altre censure della Regione sono state assorbite e non decise.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/163