Integrazione del contraddittorio non necessaria verso la concessionaria già parte (Cass. civ. Sez. V n. 15794 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non può essere impartito nei confronti di un soggetto che sia già parte del processo. La parte che si sia costituita in primo grado e abbia poi impugnato la sentenza sfavorevole è pienamente presente nel giudizio, sicché la sua chiamata in causa risulta superflua e l’eventuale inottemperanza all’ordine non può fondare la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Il giudice che abbia errato nel presupporre la mancanza di un litisconsorte necessario non può trarre dall’inottemperanza alla propria ordinanza alcun effetto processuale pregiudizievole per la parte diligente.
Il Fatto
Una società concessionaria per la riscossione dei tributi locali aveva agito in primo grado dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per Tarsu/Tia relativo a un’annualità pregressa, rilevando la tardività della notifica.
La controversia è proseguita in appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, che ha dichiarato inammissibile il gravame per la mancata ottemperanza delle parti all’ordine di integrazione del contraddittorio verso la concessionaria stessa. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi; il contribuente non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente il primo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e rileva l’errore in cui è incorso il giudice di appello.
La norma richiamata impone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati dal primo comma. Nel caso di specie, però, l’appello era stato proposto proprio dalla concessionaria, la quale era dunque già parte del processo: dagli atti risultava che la società si era costituita in primo grado e aveva poi impugnato la sentenza ad essa sfavorevole.
Ne discende che la chiamata in causa non era dovuta. La Corte osserva che, anche a prescindere dalla mancata indicazione, nell’ordinanza interlocutoria, del soggetto verso cui integrare il contraddittorio, l’ordine non avrebbe mai potuto riguardare la concessionaria, già parte processuale.
Il principio è corroborato dai precedenti richiamati: Cass., Sez. III, n. 9549 del 2002 e le conformi Cass., Sez. L, n. 15378 del 2004 e Cass., Sez. L, n. 16803 del 2004. Sul presupposto della regolarità della costituzione del rapporto processuale, nessun rilievo può spiegare l’eventuale inottemperanza a un ordine di integrazione impartito dal giudice sull’erroneo presupposto della sua mancanza.
Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento dei restanti due, relativi all’omesso esame di documenti e al vizio di motivazione. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in differente composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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