Incapienza MEF non estingue il credito: obbligo di esecuzione integrale (Cass. civ. Sez. V n. 10590 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verificata incapienza dell’Amministrazione, attestata dalla certificazione MEF, non determina l’estinzione, parziale o integrale, del diritto patrimoniale del contribuente accertato con sentenza. Il giudice dell’ottemperanza deve attivare le procedure speciali della normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, anche tramite nomina di un commissario ad acta. Dal quadro normativo, letto alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile alcuna falcidia dei diritti patrimoniali giudizialmente accertati. L’incapienza non preclude definitivamente né procrastina sine die l’attuazione del credito, dovendo il giudice precisare il quomodo dell’intervento sostitutivo.

Il Fatto

Il contribuente aveva ottenuto una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso dell’imposta versata negli anni 1990/92 a seguito del sisma, ai sensi dell’art. 9, l. n. 289/2002. Dopo l’entrata in vigore della l. n. 123/2017, l’Amministrazione aveva corrisposto solo il 50% dell’importo dovuto, sulla base della prevista certificazione MEF attestante l’insufficienza dei fondi.

Il contribuente aveva quindi promosso il giudizio di ottemperanza, ma la CTR della Sicilia-Catania, con la sentenza n. 347/2022, aveva ritenuto infondata la domanda. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014, 70 d.lgs. n. 546/1992 e 14, d.l. n. 669/1996, contestando la decisione della CTR secondo cui, in presenza della certificazione MEF sull’insufficienza dei fondi, non vi sarebbe stato luogo alla soddisfazione integrale del credito.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando il proprio costante orientamento, ha affermato che il giudice dell’ottemperanza, in caso di verificata incapienza ai sensi della norma citata, deve attivare — con determinazioni specifiche, anche mediante la nomina di un commissario ad acta — le procedure speciali previste dalla normativa di contabilità pubblica. Tra queste rientra l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

Il passaggio decisivo è che dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile alcuna possibile falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati. Ne consegue che l’incapienza non incide sul diritto sostanziale: non lo estingue, nemmeno in parte, e non ne impedisce né ne rinvia indefinitamente l’attuazione, che resta affidata agli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e del commissario ad acta.

La Corte ha inoltre precisato che il giudice dell’ottemperanza deve indicare nella sentenza il quomodo dell’intervento sostitutivo, così da rendere effettiva la tutela. Sul punto è richiamato il precedente Cass. n. 16830/22. L’accoglimento del ricorso ha quindi comportato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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