Accreditamento enti formazione: preavviso di rigetto e soccorso istruttorio (TAR Lazio n. 3418 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di accreditamento degli enti che offrono formazione al personale del comparto scuola, disciplinata dalla direttiva ministeriale n. 170 del 21.3.2016, l’amministrazione deve comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 4, comma 7, della direttiva n. 170/2016. L’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale determina l’annullamento del provvedimento di rigetto, senza che l’amministrazione possa invocare la sanatoria dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non essendo ammessa la prova in giudizio del contenuto vincolato dell’atto. Il modulo partecipativo è funzionale alla possibilità di sanare le incompletezze documentali segnalate, in coerenza con il soccorso istruttorio e con il disposto dell’art. 4, comma 8, della direttiva n. 170/2016.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 15.10.2023 istanza di accreditamento quale ente di formazione per il personale del comparto scuola, ai sensi della direttiva n. 170/2016. L’amministrazione ha comunicato via posta elettronica in data 17.3.2025 il rigetto dell’istanza con la formula “parere non favorevole”.

A seguito di richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento ha riferito, con successiva comunicazione del 18.3.2025, che il Comitato Tecnico Nazionale aveva rilevato la non corrispondenza della documentazione presentata con l’art. 2, comma 3, lett. a), della direttiva n. 170/2016, quanto alla durata oraria dell’iniziativa formativa. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto all’accreditamento. Con ordinanza n. 3627/2025 il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare, rilevando il mancato contraddittorio procedimentale, e ha disposto il riesame dell’istanza. Non essendo intervenuto alcun provvedimento conseguente, la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la disciplina dell’accreditamento dettata dalla direttiva n. 170 del 21.3.2016, che prevede la tenuta di elenchi pubblici dei soggetti accreditati e subordina l’iscrizione al possesso di requisiti di esperienza pregressa, definiti dall’art. 2, comma 3. La stessa direttiva, all’art. 4, comma 3, impone la documentazione analitica dell’attività formativa e, al comma 7, riconosce al richiedente il diritto a presentare controdeduzioni in caso di esito negativo degli accertamenti.

Su tale base, il TAR ha ritenuto assorbente e fondato il motivo relativo alla violazione delle garanzie procedimentali. È pacifico, dagli atti, che l’invio della comunicazione di rigetto non è stato preceduto da alcun preavviso contenente i motivi ostativi all’accoglimento. Tali motivi non risultano specificati neppure nella successiva comunicazione del responsabile del procedimento, che si limita a richiamare un parere del Comitato di valutazione mai allegato.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il preavviso di rigetto anticipa l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, consentendo un confronto con l’amministrazione ancor prima della decisione finale. Ha inoltre ricordato che, a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza possibilità di dimostrare in giudizio il contenuto vincolato dell’atto e con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il TAR ha poi osservato che la condotta procedimentale dell’amministrazione ha privato la società di uno snodo essenziale: a fronte dell’incompletezza rilevata, questa avrebbe potuto integrare le informazioni e sanare la lacuna, come confermato dalla possibilità di sanatoria prevista dall’art. 4, comma 8, della direttiva n. 170/2016 e dal principio del soccorso istruttorio. La società aveva dichiarato il possesso del requisito e fornito gli elementi essenziali, non contestati.

Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati annullati nei limiti dell’interesse della ricorrente. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, seguono la soccombenza, tenuto conto del ridotto impegno difensivo conseguente alla sola costituzione formale dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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