Obbligo del giudice amministrativo di dichiarare l’ottemperanza per il mancato pagamento della “Carta del docente” (TAR Basilicata n. 578 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che ne abbia accertato l’obbligo di corrispondere somme di denaro, integra gli estremi dell’ottemperanza disciplinata dall’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’onere di provare l’integrale adempimento del precetto giurisdizionale grava sul debitore, non già sul creditore che agisce per l’esecuzione. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Autorità di provvedere entro un termine assegnato, nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore ritardo e dispone la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute a titolo di beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando nell’inerzia dell’Ente una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al dictum del giudice ordinario. Ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso grava sul debitore, anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Nel caso di specie, l’unico pagamento comprovato riguardava le spese di lite del giudizio civile, circostanza estranea all’oggetto dell’actio iudicati.

Conseguentemente, il giudice amministrativo ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione. Ha altresì disposto la corresponsione della penalità di mora, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio ha infine regolato le spese di lite, precisando che le stesse comprendono in via omnicomprensiva gli onorari e i diritti relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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