Interesse a ricorrere della terza classificata e divieto di cumulo di concessioni portuali (TAR Sardegna n. 902 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La terza classificata in una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima è carente di interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara quando le censure proposte non siano idonee a determinarne comunque il conseguimento dell’utilità finale. L’interesse processuale sussiste soltanto se il ricorrente avanzi doglianze capaci di invalidare o retrocedere la classificazione di tutti i concorrenti che lo precedono ovvero idonee a invalidare la procedura selettiva in funzione della sua complessiva riedizione. Il divieto di cumulo di concessioni demaniali portuali di cui all’art. 18, comma 9, legge n. 84/1994 non si applica al settore della nautica da diporto, disciplinato dal D.P.R. n. 509/1997, né configura un automatismo espulsivo dalla partecipazione alla gara, risolvendosi in un criterio di valutazione rimesso all’amministrazione concedente.
Il Fatto
La società, concessionaria uscente di aree e specchi d’acqua nel porto di Cagliari destinati alla nautica da diporto, impugnava l’aggiudicazione della nuova concessione, disposta in favore della prima classificata, nonché la posizione della seconda graduata. Deduceva l’illegittimità della partecipazione alla procedura delle controinteressate, già titolari di altre concessioni demaniali nel medesimo ambito portuale per la stessa attività di ormeggio, invocando il divieto di cumulo e la conseguente esclusione. Con i motivi aggiunti contestava altresì la valutazione delle offerte tecniche, la mancata esecuzione del sopralluogo da parte dell’aggiudicataria e l’intimazione di sgombero.
Il Tribunale, respinta l’istanza cautelare, esaminava prioritariamente le censure rivolte contro la seconda classificata, applicando il principio della ragione più liquida. Tale scrutinio assumeva carattere preliminare perché le relative questioni erano di natura giuridica e potevano essere decise sulla base degli atti di causa, mentre alcune doglianze proposte contro l’aggiudicataria richiedevano accertamenti in fatto controversi tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduceva l’obbligo di esclusione automatica delle controinteressate in ragione del cumulo di concessioni. Ha rilevato che l’art. 18, comma 9, legge n. 84/1994 si colloca nell’ambito della disciplina delle operazioni e dei servizi portuali di cui all’art. 16 della medesima legge, concernente la movimentazione delle merci, settore normativo distinto dalla nautica da diporto disciplinata dal D.P.R. n. 509/1997. L’estensione analogica del divieto invocato è stata esclusa in mancanza di elementi normativi idonei a giustificarla.
In ogni caso, la disposizione non configura un divieto assoluto di cumulo nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, rimettendo all’Autorità di sistema portuale la valutazione circa il rilascio di ulteriori concessioni in funzione di tutela della concorrenza. La verifica non opera come preclusione ex ante alla partecipazione alla gara, ma si colloca nella fase di rilascio del titolo. Quanto alla disciplina regolamentare, la clausola “anti-cumulo” richiamata dalla ricorrente è stata dichiarata abrogata, mentre il nuovo art. 16 del Regolamento, in coerenza con l’art. 102 TFUE, richiede una verifica concreta di effetti anticoncorrenziali, non allegati dalla ricorrente.
Il Tribunale ha poi esaminato il terzo motivo aggiunto relativo alla posizione della seconda classificata, concernente la valutazione dei subcriteri “competenza del personale” e “ricaduta occupazionale”. La censura è stata respinta: dagli atti di gara risultava prodotta la documentazione richiesta dall’art. 10 della lettera d’invito, che non prescriveva la produzione dei curricula quale elemento necessario dell’offerta. I criteri di valutazione erano sufficientemente predeterminati dagli artt. 12 e 13 della lex specialis e l’attribuzione dei punteggi, espressione di discrezionalità tecnica, non presentava profili di irragionevolezza, illogicità manifesta o travisamento.
Il rigetto delle censure rivolte contro la seconda classificata ha determinato il venir meno dell’interesse all’esame delle ulteriori doglianze proposte avverso l’aggiudicataria. Secondo i principi consolidati richiamati dal Collegio, la terza classificata difetta di interesse a ricorrere quando l’eventuale accoglimento delle censure non sia comunque idoneo a procurarle il bene della vita, dovendo le doglianze essere capaci di invalidare la posizione di tutti i concorrenti che la precedono ovvero l’intera procedura. Il ricorso è stato pertanto in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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