Integrazione al minimo della pensione dei dipendenti pubblici e limiti reddituali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 220 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione al trattamento minimo disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 e applicabile ai pensionati pubblici con effetto dal 1° gennaio 1995 per il richiamo dell’art. 2, comma 13, della legge n. 335/1995, non spetta ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che possiedano redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel computo rilevano i redditi al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione e al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate a tassazione separata. Qualora il reddito complessivo, così determinato, non superi il limite, l’integrazione è riconosciuta anche in misura parziale. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, invece, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione diretta di inabilità a carico della gestione degli enti locali e di pensione di invalidità civile, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della comunicazione INPS del 13 ottobre 2020 e il riconoscimento dell’integrazione al minimo in misura intera, pari a euro 515,58 mensili, dalla domanda amministrativa del 27 maggio 2019, con i relativi arretrati. In via subordinata ha invocato l’integrazione parziale, pari a euro 186,05 mensili per tredici mensilità, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.
L’INPS ha dedotto l’infondatezza della domanda, rilevando che il ricorrente, non coniugato o comunque separato, percepisce un trattamento pensionistico di importo superiore al minimo e che i redditi complessivi eccedono i limiti di legge. Il ricorso, già introdotto e poi riassunto, è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto rigettato la domanda di quattordicesima mensilità, per difetto del requisito anagrafico e di quello reddituale previsti dalla normativa richiamata dall’istituto previdenziale.
Quanto all’integrazione al minimo, la Corte ha ricostruito la disciplina applicabile, applicabile dal 1° gennaio 1995 anche ai dipendenti pubblici in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 13, della legge n. 335/1995. La norma esclude il beneficio per i soggetti non coniugati o legalmente ed effettivamente separati che possiedano redditi propri assoggettabili all’IRPEF superiori a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato su tredici mensilità. Dal computo sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; in caso di concorso di più pensioni, l’integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione di importo più elevato.
Su questa base il giudice ha condiviso le argomentazioni dell’INPS e ha rigettato il punto di domanda principale, rilevando che i redditi percepiti dal ricorrente superano i limiti normativamente previsti.
Diversa è stata la conclusione sul punto subordinato. La Corte ha precisato che per redditi assoggettabili ad IRPEF devono intendersi quelli al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione e al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali. Il ricorrente, nel proprio conteggio, non aveva considerato la cessione del quinto e l’importo delle imposte, pervenendo a importi non corretti. Dai modelli Cud acquisiti agli atti è emerso che il reddito pensionistico da considerare, pur incrementato dalle somme erroneamente omesse, non supera il limite previsto per il riconoscimento parziale del minimo. La domanda è stata pertanto accolta, con obbligo dell’ente previdenziale di procedere al conteggio e alla liquidazione dei maggiori ratei e dei relativi interessi.
Infine, il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso può essere riassunto nei termini di legge. Le spese di lite, parzialmente compensate, sono state liquidate in favore del difensore antistatario, con nulla per le spese di giudizio in ragione della gratuità della causa previdenziale.
Nota della Redazione
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