Doppia associazione mafiosa e narcotraffico, tempo silente non supera le presunzioni cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 11191 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il partecipe a un’associazione di stampo mafioso che ne gestisca anche il traffico di stupefacenti può rispondere in concorso del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 quando le due consorterie presentino composizione soggettiva, ambito di attività e modalità di partecipazione differenti, senza che si realizzi alcuna duplicazione di imputazioni. In tema di esigenze cautelari, il cd. tempo silente non è di per sé idoneo a superare le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi ulteriori che dimostrino l’allontanamento dell’indagato dal sodalizio. L’incidenza della dimensione temporale non è fissa, ma va commisurata alla storia e alla personalità dell’indagato e alle caratteristiche del consorzio criminale.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per i delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1 e 6, cod. pen., art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990, art. 416-bis.1 cod. pen. e art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza, condannando l’indagato alle spese.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione a due distinte associazioni, alla duplicazione delle imputazioni e alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al tempo trascorso dai fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che i motivi sono in parte non consentiti in sede di legittimità e comunque infondati. Il ragionamento probatorio dei giudici di merito valorizza la posizione di un coindagato all’interno della frangia della Sacra Corona Unita operante in alcune zone del Salento, il rapporto di stretta collaborazione tra quest’ultimo e il ricorrente e la stabilità dei rapporti di approvvigionamento della cocaina.

Sul primo motivo, la Corte ha escluso la dedotta duplicazione di imputazioni. La collocazione dell’indagato in due distinte consorterie è spiegata, quanto al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con la stabilità dei rapporti con l’associazione dedita al narcotraffico facente capo a un diverso gruppo; quanto all’associazione di stampo mafioso, con la struttura comandata da altri soggetti che controllava la piazza di spaccio. La ricostruzione non presenta contraddizioni logiche né confligge con l’arresto di legittimità richiamato in ricorso, risultando differenti la composizione soggettiva, l’ambito di attività e le modalità di partecipazione. Il riferimento è a Sez. 6 n. 28154 del 20.04.2021.

La Corte ha poi ricordato i limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame in materia di gravi indizi di colpevolezza. Spetta alla Suprema Corte verificare solo se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Sono pertanto inammissibili le censure che, proponendo una diversa lettura delle vicende, mirano a ottenere una riconsiderazione del fatto. Sul punto richiama Sez. U. n. 11 del 22.03.2000 e Sez. 5 n. 17185 del 21.03.2024.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando il rifiuto di rispondere all’interrogatorio e le dichiarazioni mendaci quali espressione di persistente adesione alla logica mafiosa. La Corte ha dato atto di orientamenti giurisprudenziali non omogenei sul tempo silente, precisando che la sua incidenza non è fissa ma collegata alla storia e alla personalità dell’indagato e alle caratteristiche del sodalizio. In assenza di prova della rescissione dai sodalizi, l’enfatizzazione del tempo trascorso resta aspecifica.

All’infondatezza del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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