Ne bis in idem cautelare preclude la nuova istanza (Cass. pen. Sez. 4 n. 17100 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per preclusione processuale, l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare presentata dall’indagato in pendenza di un appello cautelare non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta avente ad oggetto il medesimo thema decidendum. Il principio del ne bis in idem cautelare opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, con la conseguenza che, in presenza di una precedente misura cautelare sub iudice, non può iniziarsi un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi, non occorrendo che la precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa, bastando che sia già stata proposta e che penda il giudizio su di essa. L’eventuale diversità dei motivi via via addotti non è in grado di superare la preclusione, la cui ratio è evitare pronunce contrastanti sulla medesima res iudicanda.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di alcuni reati fine, proponeva istanza di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., rigettata dal Gip.
Avverso tale rigetto veniva proposto appello cautelare, dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame per preclusione processuale, in quanto, alla data della presentazione della nuova istanza, pendeva già un precedente appello cautelare, proposto avverso il rigetto di un’identica istanza, avente ad oggetto le medesime doglianze relative ai presupposti di applicabilità della misura. Avverso l’ordinanza di inammissibilità, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell’appello cautelare abbia correttamente applicato il principio di preclusione processuale, in presenza di due istanze di scarcerazione e di due distinti appelli aventi il medesimo oggetto. La preclusione scatta quando la contestazione rimane comunque afferente ai presupposti di applicazione della misura, non rilevando che la nuova istanza possa essere stata diversamente argomentata.
La Corte ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile l’istanza di scarcerazione presentata dall’imputato in pendenza di appello cautelare non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta di scarcerazione avente ad oggetto il medesimo thema decidendum. La ratio sottesa al principio di consumazione dell’impugnazione è quella di evitare che il frammentato esercizio del relativo diritto possa determinare, con la moltiplicazione dei giudizi di impugnazione, l’insorgere del rischio di pronunce contrastanti sulla medesima res iudicanda.
Il principio del ne bis in idem cautelare, ha precisato la Corte, opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti. Ne consegue che l’omessa pronuncia sui temi riproposti con il secondo motivo di ricorso non muta i termini della questione processuale, poiché ciò che conta non è il contenuto del primo provvedimento, ma l’identità dei temi proposti con l’istanza e con l’appello.
La Corte ha infine osservato che la situazione di litispendenza, correttamente evocata dal Tribunale a fondamento della valutazione pregiudiziale resa, avrebbe potuto essere superata solo prestando acquiescenza alla prima decisione di rigetto o rinunciando all’appello pendente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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