Intercettazioni con impianti privati presso la Procura: nessuna motivazione sull’urgenza (Cass. pen. Sez. III n. 8285 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, il decreto che dispone l’esecuzione delle operazioni con l’utilizzo di impianti noleggiati da imprese private e installati presso i locali della Procura della Repubblica non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti. Ai fini dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. assume rilievo esclusivamente il luogo di utilizzo degli impianti e non il titolo della loro disponibilità, potendo quest’ultimo essere costituito anche da un contratto di locazione stipulato specificamente per condurre le operazioni. La condizione di utilizzabilità delle intercettazioni richiede che l’attività di registrazione avvenga nei locali della Procura mediante impianti ivi esistenti, restando irrilevante che ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione siano eseguiti in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23/09/2024, aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale del 19/08/2024, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a plurimi reati, tra cui quelli di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. e agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 191, 268, 271, 273 e 309 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La difesa ha eccepito l’inutilizzabilità patologica delle intercettazioni ambientali eseguite presso l’abitazione di un coindagato, principale fonte indiziaria, per difetto del decreto motivato del pubblico ministero richiesto dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non essendo state documentate le eccezionali ragioni di urgenza e l’insufficienza degli impianti in dotazione alla Procura.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di intercettazioni, il decreto che dispone l’esecuzione con impianti noleggiati da imprese private e installati nei locali della Procura non richiede la motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza né sull’insufficienza o inidoneità degli impianti preesistenti.

La Corte ha richiamato un articolato filone giurisprudenziale: Sez. I n. 2707 del 2020, Sez. III n. 32699 del 2015, Sez. I n. 6905 del 2003 e Sez. VI n. 2845 del 2003. Da tali pronunce si ricava che la modalità ordinaria di esecuzione consiste nell’uso di impianti installati nella Procura, senza che assuma rilievo il titolo della disponibilità, ben potendo derivare da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni.

Il Collegio ha poi valorizzato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36359 del 2008 (Carli), secondo cui condizione necessaria per l’utilizzabilità è che l’attività di registrazione avvenga nei locali della Procura mediante impianti ivi esistenti. Non rileva che negli stessi locali siano successivamente svolte le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione, eseguibili in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria.

La Sezione ha inoltre richiamato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 443 del 2004, che individua nella collocazione degli impianti presso la Procura della Repubblica la garanzia della segretezza delle comunicazioni. Ne deriva che rileva il luogo di utilizzo e non la proprietà o il titolo, precario o meno, della disponibilità degli apparecchi.

Conseguentemente, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. All’inammissibilità del ricorso ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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