Metodo mafioso natura oggettiva e presunzioni cautelari art 275 cpp (Cass. pen. Sez. III n. 8284 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, perché deriva dalle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, e opera nei confronti di tutti i concorrenti anche quando le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi. Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., il compendio indiziario non deve condurre all’unica ricostruzione dei fatti compatibile con la prova oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un apprezzamento prognostico che fondi una qualificata probabilità di colpevolezza. Per i delitti richiamati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sussiste una duplice presunzione relativa, quanto all’an e al quomodo della cautela: il giudice deve dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, e solo di fronte ad allegazioni difensive di segno contrario l’obbligo motivazionale diventa più pregnante.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19/09/2024, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale del 19/08/2024, con cui era stata applicata la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e per il reato di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante del metodo mafioso, sostenendo che questa era stata affermata in modo astratto senza approfondire le connotazioni soggettive del suo agire; con il secondo ha dedotto l’omessa valutazione della documentazione attestante l’ammissione al lavoro di pubblica utilità in relazione a vicende processuali successive, indice di pieno recupero.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla nozione di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Sono tali gli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che non provano oltre ogni dubbio la responsabilità ma consentono, per la loro consistenza, di prevedere che attraverso future acquisizioni saranno idonei a dimostrarla, fondando una qualificata probabilità di colpevolezza. La valutazione cautelare non va confusa con quella di merito: non richiede l’unica ricostruzione dei fatti, ma un apprezzamento prognostico compatibile con ricostruzioni alternative.
I giudici di legittimità ribadiscono che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è sufficiente la sola gravità degli indizi, perché l’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. richiama il terzo e il quarto comma dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il secondo, che impone precisione e concordanza. Il compendio indiziario — intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sequestri — dimostrava l’esistenza di un sodalizio camorristico radicato in provincia di Caserta, dedito al narcotraffico, al quale il ricorrente partecipava come stabile fornitore.
Quanto all’aggravante, la Corte richiama il principio secondo cui il metodo mafioso ha natura oggettiva ed opera verso tutti i concorrenti, ancorché le condotte intimidatorie siano state materialmente poste in essere da alcuni soltanto (Sez. II n. 32564 del 12.04.2023). Il Tribunale aveva evidenziato il monopolio delle piazze di spaccio e le azioni violente verso gli acquirenti che tentavano di sottrarsi alle regole del gruppo: motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La disciplina dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, per i delitti ivi considerati — tra cui quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 — una duplice presunzione relativa, quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il giudice deve considerarle sussistenti ove non consti la prova contraria, con un onere motivazionale attenuato, che diventa più pregnante solo quando l’indagato alleghi elementi di segno opposto (Sez. Un. n. 16 del 05.10.1994). Nella specie il Tribunale aveva dato conto degli elementi concreti e attuali delle esigenze cautelari, mentre il ricorrente non ha spiegato la decisività della documentazione prodotta. Il travisamento della prova, del resto, rileva solo se l’errore è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure