Intercettazioni e intraneità al sodalizio: valutazione riservata al merito (Cass. pen. Sez. III n. 10436 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito; se tale valutazione risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità, restando inammissibile la prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali. Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dando conto di elementi significativi afferenti alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente il mero decorso del cosiddetto “tempo silente”, posto che è escluso ogni automatismo valutativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 1 ottobre 2024, con cui gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 e a due contestazioni di reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione, sostenendo che dalle conversazioni intercettate emergesse una autonoma piazza di spaccio e non un rapporto stabile di fornitura di stupefacenti idoneo a fondare l’intraneità al sodalizio. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 274 e 275, terzo comma, cod. proc. pen., contestando l’attualità delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, in luogo degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Quanto al primo, il Collegio ha rilevato che la doglianza, pur deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, era in realtà volta a censurare l’apprezzamento degli elementi indiziari, proponendo una lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate.
Sul punto la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 22471 del 2015 (Sebbar), secondo cui l’interpretazione del linguaggio dei soggetti intercettati è questione di fatto riservata al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ove logicamente motivata. Le medesime Sezioni Unite hanno affermato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie intercettate hanno piena valenza probatoria e non necessitano della corroborazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Il motivo, pertanto, sollecitava una rilettura delle risultanze non consentita in sede di legittimità, come confermato da Sez. U n. 6402 del 1997 (Dessimone) e da numerosi precedenti di sezione.
Nel merito, la Corte ha osservato che l’ordinanza impugnata aveva puntualmente evidenziato molteplici elementi dimostrativi del rapporto di stabile fornitura di droga, ricavati da conversazioni dalle quali emergeva l’inserimento del ricorrente nel sodalizio, avendo egli chiesto al capo l’autorizzazione ad allontanare i concorrenti, riconoscendo così il proprio assoggettamento al potere di comando del clan.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con elementi significativi, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo, come affermato da Sez. II n. 24553 del 2024 (Serafino). Nel caso concreto il ricorrente si era limitato ad allegare il decorso del tempo, la mancata commissione di altri reati e la possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari in altra regione, profilo quest’ultimo non sottoposto al Tribunale e quindi precluso alla deduzione del vizio. Tali allegazioni sono risultate generiche e insufficienti a fronte della pericolosità del ricorrente e del contesto criminale. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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