Rinnovazione istruttoria in appello e sindacato sulla credibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 26803 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo in caso di accoglimento. Ove intenda respingerla, può motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità. La valutazione di credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. È inammissibile per non consentita interruzione della catena devolutiva il motivo che contesti il mancato riconoscimento di un’attenuante non dedotta in appello.
Il Fatto
La vicenda riguarda un ricorrente condannato con sentenza della Corte d’appello di Napoli, pronunciata il 20.11.2025. Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa valutazione dei motivi aggiunti, relativi alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il secondo lamenta l’erronea valutazione della credibilità della persona offesa. Il terzo contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricorda che il giudice d’appello è tenuto a motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo quando la accolga. Se invece la respinge, può darne motivazione implicita, purché evidenzi gli elementi sufficienti a confermare o escludere la responsabilità. Sul punto richiama un consolidato orientamento (Sez. 4 n. 1184 del 2018; Sez. 5 n. 23580 del 2018; Sez. 6 n. 11907 del 2013; Sez. 3 n. 24294 del 2010). La censura è pertanto non censurabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente ripropone profili già dedotti in appello e già disattesi. La Corte ribadisce che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa appartiene al merito e non può essere rivalutato in cassazione, in ossequio all’orientamento delle Sezioni Unite n. 41461 del 2012 e a Sez. 5 n. 51604 del 2017. Il sindacato resta escluso salvo manifeste contraddizioni, nella specie non ravvisate: i giudici di merito hanno valutato in modo preciso e congruo l’attendibilità, chiarendo che le discrasie segnalate dalla difesa non incidono sul nucleo essenziale delle dichiarazioni, corroborato da riscontri.
Il terzo motivo è giudicato inammissibile. Il mancato riconoscimento dell’attenuante non era stato dedotto come motivo di appello, né era stato sollecitato il potere officioso del giudice. Si determina così una non consentita interruzione della catena devolutiva, come affermato in Sez. 3 n. 2343 del 2018.
Alla stregua di tali rilievi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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