Interdipendenza da causa di servizio e assegno di cumulo per infermità concorrenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 554 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, l’interdipendenza eziopatogenetica tra un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e altre infermità può essere accertata quando la prima abbia influito sulle condizioni di vita e sulle condotte igienico-sanitarie del soggetto, operando come concausa efficiente e determinante del manifestarsi delle altre. L’accertamento richiede una valutazione medico-legale che, verificando la natura endogeno-costituzionale o meno di ciascuna patologia, distingua quelle riconducibili per interdipendenza da quelle prive di correlazione. Il riconoscimento dell’interdipendenza comporta l’ascrizione per cumulo ai sensi della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, assegno di super invalidità lettera A/4 e assegno di accompagno per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “schizofrenia cronica con costante livello di assistenza specialistico”, presentava nel 2009 domanda per ottenere l’aggravamento della schizofrenia e il riconoscimento dell’interdipendenza di ulteriori infermità: broncopatia cronica, ipertensione arteriosa, calcolosi biliare, gastroduodenite e diffusa parodontosi.
Il Ministero della Difesa rigettava la domanda con decreto del 25.6.2015, adottato in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso l’interdipendenza in ragione della natura multifattoriale delle infermità. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti per ottenere l’attribuzione dell’assegno di cumulo. Il Ministero si costituiva chiedendo la reiezione, in via gradata la limitazione degli oneri accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha fondato la decisione sull’accertamento medico-legale disposto in via istruttoria. Dopo la revoca di una precedente ordinanza a causa del mancato espletamento dell’incombente, la Corte ha conferito incarico all’UML presso il Ministero della Salute, che ha trasmesso il proprio parere il 24.1.2024, dopo aver esperito le operazioni peritali da remoto con la partecipazione di dirigenti medici e di uno specialista psichiatra.
L’organo peritale ha ricostruito il quadro clinico del ricorrente, evidenziando la gravità della schizofrenia paranoide cronica, il lungo percorso di ricoveri, l’assistenza presso strutture di riabilitazione psicosociale e la pesante terapia antipsicotica. Su queste basi ha affermato che la patologia psichiatrica ha influito sulle condotte igienico-alimentari e sulle abitudini di vita, in particolare sull’abuso tabagico, costituendo concausa efficiente e determinante del manifestarsi di broncopatia cronica, gastroduodenite e diffusa parodontosi.
Il parere ha invece escluso l’interdipendenza per ipertensione arteriosa e calcolosi biliare. La prima è stata qualificata come forma morbosa squisitamente a carattere endogeno-costituzionale, non riconducibile alla grave affezione psichiatrica. Quanto alla classificazione, l’organo peritale ha ritenuto le infermità riconosciute interdipendenti ascrivibili ciascuna all’ottava categoria, con classifica per cumulo.
La Corte ha giudicato le valutazioni peritali immuni da vizi logici e sorrette da esauriente motivazione, senza che la documentazione versata in atti o le difese del Ministero potessero condurre a diverso convincimento. Ha pertanto accolto parzialmente il ricorso, accertando l’interdipendenza delle tre infermità riconosciute a decorrere dalla domanda amministrativa, con ascrizione per cumulo alla prima categoria più cumulo di sesta, e rigettando il ricorso per le restanti due infermità. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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