Riliquidazione della pensione Quota 100 sul maggiore servizio riscattato e ricongiunto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 557 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione anticipata liquidata con il sistema misto, il diritto alla riliquidazione del trattamento prescinde dalla destinazione formale attribuita dall’amministrazione al provvedimento di riscatto. Il periodo contributivo riconosciuto ai soli fini dell’indennità di buonuscita è comunque valutabile ai fini del diritto e della misura della pensione, ove risulti effettivamente maturato e coperto da contribuzione. Il giudice contabile, sulla base di consulenza tecnica contabile, accerta l’esatta anzianità complessiva e condanna l’ente previdenziale alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli arretrati, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
Il Fatto
La ricorrente, docente di scuola secondaria in ruolo, titolare di pensione anticipata liquidata dall’INPS con il sistema misto a decorrere dall’1.9.2019, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico. A suo avviso l’ente previdenziale aveva omesso di considerare un periodo contributivo oggetto di riscatto per anni 11 e mesi 5, risultante da provvedimento del 1998, nonché ulteriori periodi riscattati e ricongiunti. In caso di corretto computo l’anzianità avrebbe raggiunto anni 41, mesi 9 e giorni 3, a fronte di quella inferiore riconosciuta nella determina di pensione.
L’INPS, costituitosi, ha evidenziato che il provvedimento di riscatto del 1998 aveva riconosciuto il diritto ai soli fini della liquidazione del TFS e non anche del trattamento di pensione; l’ente ha sostenuto di aver tenuto conto di tutti i periodi certificati nei provvedimenti dell’ente datore di lavoro e di tutti i riscatti inseriti nel computo, tranne quello rilevante per la buonuscita.
La Motivazione della Corte
Il giudizio era finalizzato al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base del maggiore servizio valutabile, prestato e riscattato. Il Giudice Unico, con ordinanza n. 40/2024 dell’11.3.2024, rilevata l’indisponibilità della Ragioneria Territoriale dello Stato, ha affidato a un consulente tecnico contabile l’incarico di calcolare il trattamento pensionistico dall’1.9.2019, previo esatto computo di tutti i servizi, pre-ruolo e di ruolo, valutabili anche a seguito di riscatto, indicando gli arretrati di spettanza.
Il consulente ha ricostruito l’intera posizione contributiva, considerando ai fini pensionistici, sia nel diritto che nella misura, i diversi periodi riscattati e ricongiunti: gli anni 8, mesi 6 e giorni 6 riscattati con decreto MIUR, comprensivi del riscatto della laurea ai sensi dell’art. 13 l. n. 1092/1973 e dei servizi non di ruolo ex art. 116 d.P.R. n. 417/1974; l’anno 5 mesi e 23 giorni ricongiunti ex art. 2 l. n. 29/1979 per i servizi prestati presso istituti scolastici privati; i contributi dei servizi di supplenza utili ex art. 8 l. n. 1092/1973; il servizio di ruolo dal 21.10.1994 al 31.8.2019. Il totale dell’anzianità complessiva, per tutti i servizi maturati, riscattati e ricongiunti alla data di cessazione, è risultato di anni 37, mesi 10 e giorni 19.
La pensione è stata calcolata con il sistema misto ai sensi del comma 12 dell’art. 1 l. n. 335/1995, applicabile ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, distinguendo le quote retributive A e B, determinate secondo le regole della Cassa Stato, dalla quota contributiva C, calcolata sul montante rivalutato con il coefficiente di trasformazione correlato all’età al pensionamento. Il consulente ha raffrontato la pensione così calcolata con quella liquidata dall’INPS, definitivamente determinata con la determina del 21.10.2021, quantificando una differenza annua di € 268,07 e arretrati complessivi di € 1.469,34 lordi.
Il Giudice Unico ha ritenuto i conteggi del professionista incaricato condivisibili, immuni da errori e vizi logici e sorretti da esauriente motivazione, escludendo che dalla documentazione in atti o dalle eccezioni dell’INPS potessero desumersi elementi per un diverso convincimento. Ha quindi riconosciuto il diritto alla riliquidazione sulla base dell’anzianità complessiva di 37 anni, 10 mesi e 19 giorni dall’1.9.2019, condannando l’INPS al pagamento degli arretrati nella misura di € 1.469,34 lordi e ponendo a suo carico le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre alle spese della CTU, assorbita ogni altra questione.
Nota della Redazione
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