Interdipendenza dell’infermità psichica dal trauma cervicale riconosciuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 177 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’interdipendenza di un’infermità con altra già riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudice deve accertare il nesso causale o concausale sulla base delle risultanze medico-legali e del quadro clinico esistente al momento della domanda pensionistica. Il carattere endogeno o costituzionale della patologia e la predisposizione del dipendente non sono di per sé ostativi al diritto a pensione privilegiata, ove l’attività di servizio abbia inciso in rapporto causale o concausale efficiente e determinante sull’insorgenza, l’aggravamento o l’anticipata rivelazione della malattia. Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, pur obbligatorio, è superabile da una consulenza tecnica che ne dimostri il contrasto con il continuum clinico-sintomatologico documentato. L’attenuazione dei sintomi successiva alla presentazione della domanda non incide sulla valutazione, che va riferita a tale momento storico.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare in servizio di leva nella Marina Militare, aveva subito nel luglio 1997 un trauma distorsivo del rachide cervicale, con perdita di conoscenza. La patologia veniva accertata come dipendente da causa di servizio e compensata con pensione privilegiata di VII categoria tab. A, a decorrere dal 17.10.2001.

Nel 2004 la competente commissione medico-legale aveva qualificato la sopravvenuta sindrome depressiva ansiosa come complicanza o aggravamento degli esiti del trauma. Nel novembre 2016 il ricorrente presentava istanza amministrativa per il riconoscimento dell’interdipendenza di tale infermità con quella già indennizzata. La domanda veniva respinta con decreto ministeriale, sulla scorta del parere negativo del Comitato di Verifica, che ravvisava l’insorgenza della patologia in un distretto anatomico diverso e l’assenza di correlazione etiopatogenetica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice verte sull’accertamento del rapporto di interdipendenza tra l’infermità psichica e quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio. La Corte richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi si siano posti come causa o concausa efficiente e determinante, richiedendosi il requisito dell’inabilità e quello della dipendenza causale o concausale.

Il giudice riafferma il principio per cui il carattere endogeno o costituzionale dell’infermità e la predisposizione del soggetto non precludono il diritto, se l’attività di servizio ha potuto provocare, con incidente rapporto causale, l’insorgenza o la più rapida evoluzione verso l’esito invalidante. La dipendenza causale dell’infermità già indennizzata è pacifica; decisiva diviene l’interdipendenza con la patologia psichica.

Assume rilievo centrale la consulenza tecnica disposta d’ufficio e resa dal servizio di medicina legale dell’ATS territoriale nel settembre 2024. Il consulente ha ricostruito gli esiti a distanza del trauma del 1997 come caratterizzati da limitazioni funzionali distrettuali e da cefalea muscolo-tensiva con sintomi neurovegetativi, confermati dai giudizi medico-legali ufficiali del 1999, 2002 e 2004. I sintomi psicopatologici si sono sviluppati precocemente e in rapporto vicendevole con quelli cefalalgici, in coerenza con il continuum clinico-sintomatologico suggerito dalle linee guida di riferimento.

Su queste basi il consulente ha individuato con ragionevole probabilità un rapporto di interdipendenza, non condividendo il parere negativo del Comitato di Verifica del gennaio 2019. Il giudice aderisce a tale valutazione, esaustiva e congruamente motivata, superando il parere dell’organo amministrativo. Il parere del Comitato di Verifica, pur obbligatorio, non è dunque vincolante per il giudice contabile.

Quanto alla classificazione, la Corte dissente dall’ascrizione alla Tabella B misura massima proposta dal consulente e riconosce il trattamento privilegiato ascrivibile alla V categoria tab. A, per cumulo. Determinante è il riferimento temporale: il quadro patologico va valutato al momento della domanda pensionistica del 22 novembre 2016, epoca in cui i sintomi presentavano particolare rilievo e che si è verosimilmente protratto fino a tale data, essendo la successiva attenuazione psichica posteriore alla domanda. Il ricorso è accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese di assistenza legale, liquidate in euro mille.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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