Conto giudiziale irregolare per errori contabili senza addebito al tesoriere (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 123 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conto giudiziale, il giudizio di irregolarità non coincide con l’accertamento di un danno erariale. Il conto è irregolare quando la sua compilazione non rispecchia fedelmente le scritture, ma tale irregolarità è meramente formale e resta senza addebito quando gli errori non determinano pregiudizi per l’equilibrio finanziario dell’ente e i dati totali coincidono con la contabilità dell’ente medesimo. L’eventuale discrasia tra le poste iscritte nel conto e la reale movimentazione dell’anticipazione di tesoreria va imputata all’ente, non all’agente contabile, se l’errore è di compilazione e non incide sull’esposizione debitoria complessiva.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile tesoriere di un ente locale per l’esercizio 2020. Il magistrato istruttore ha rilevato un errore di rappresentazione: nel conto risultava iscritta, in entrate e all’inizio dell’esercizio, una quota di anticipazione in conto residui, senza la corrispondente restituzione in uscite a fine esercizio.

Secondo la relazione, la discrasia derivava da un ininfluente errore di compilazione nel processo di contabilizzazione, poiché i dati totali del conto coincidevano con la contabilità dell’ente. La Procura regionale ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto, senza ammanco. Il responsabile dell’area finanziaria ha chiesto il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato la richiesta della Procura regionale, dichiarando il conto irregolare sul piano formale, senza alcun addebito a carico del tesoriere. La decisione muove dalla distinzione tra vizio di scritturazione e danno erariale: l’uno attiene alla regolarità del conto, l’altro alla responsabilità dell’agente.

La Corte ha valorizzato gli approfondimenti istruttori. La relazione aveva dimostrato che l’importo complessivo dell’anticipazione non restituita a fine esercizio era determinabile per differenza tra l’anticipazione fruita e quella restituita, con conferma nel saldo negativo del conto corrente dedicato alla gestione dell’anticipazione di tesoreria.

Nello specifico, l’esame dei mandati di restituzione e del libro giornale dei mandati e delle reversali ha consentito di rilevare che la totalità dell’anticipazione restituita afferiva alla sola quota di competenza dell’esercizio 2020, mentre permaneva integra l’esposizione debitoria relativa ai residui. Ne è derivata la conferma che l’anticipazione non restituita a fine esercizio includeva la quota residuale proveniente dall’esercizio precedente, senza variazioni dell’importo complessivo.

Il Collegio ha inoltre dato rilievo alla corrispondenza dei dati totali con la contabilità dell’ente, circostanza che ha qualificato l’errore come ininfluente. Non è emerso alcun pregiudizio per l’equilibrio finanziario dell’ente, né alcuna irregolarità sostanziale nella gestione dell’anticipazione imputabile all’agente contabile.

La pronuncia si chiude con la dichiarazione di irregolarità del conto, senza ammanco, e con la compensazione delle spese di giudizio. Il principio affermato è quello della separazione tra controllo formale del conto e responsabilità erariale: l’irregolarità contabile, priva di riflessi economici, non giustifica l’addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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