Interdittiva antimafia annullata per quadro indiziario datato e parziale (TAR Calabria n. 763 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia è misura preventiva ad alta discrezionalità, che prescinde dalla prova di una concreta interferenza della criminalità organizzata nell’impresa e richiede un quadro indiziario idoneo a fondare un ragionevole convincimento sul pericolo di condizionamento, anche solo passivo. I vincoli parentali possono sostenere il giudizio prognostico solo se, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasciano ritenere che l’impresa abbia conduzione collettiva e regìa clanica o che le sue decisioni siano influenzabili dalla mafia attraverso la famiglia. Il sindacato del giudice amministrativo, con pieno accesso ai fatti rivelatori, verte sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale e sulla congruità dell’impianto motivazionale, anche per relationem. E’ pertanto illegittima l’interdittiva costruita su un quadro istruttorio datato e parziale, che valorizzi vincoli parentali acquisiti e risalenti contatti, omettendo elementi attuali e concreti di permeabilità mafiosa.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale attiva dal 1987 nel settore della riparazione e manutenzione di macchine di sollevamento impugna l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, previo contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L’informativa si fonda su pregiudizi dell’imprenditore e sull’inserimento in un contesto familiare ritenuto controindicato, per i vincoli di sangue della moglie con soggetti di spicco di una cosca di ‘ndrangheta.

Il ricorrente deduce l’erronea valutazione dei fatti, l’eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione, il difetto di proporzionalità e la violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura chiedono il rigetto. Il Collegio accoglie l’istanza cautelare con ordinanza non appellata e, all’esito dell’udienza, accoglie il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’informativa antimafia, valutazione altamente discrezionale del Prefetto circa eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare le scelte dell’imprenditore. L’apprezzamento riguarda il coacervo degli elementi istruttori, considerati complessivamente e non atomisticamente, e prescinde dalla dimostrazione di un’effettiva interferenza nell’attività di impresa.

Non serve la prova di un fatto concreto, come un’attuale cointeressenza economica della consorteria, ma occorrono riscontri sintomatici in base ai quali non sia illogico ritenere sussistente un collegamento, anche soggiacente. Il Prefetto deve però offrire un congruo impianto motivazionale, anche per relationem, verificabile dal giudice quanto a non manifesta illogicità e ragionevolezza.

Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato Sez. III n. 6740 del 2020, secondo cui il sindacato sul quadro indiziario, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di valutare la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, evitando che la discrezionalità scivoli nell’arbitrio. Sui vincoli parentali richiama la Corte cost. n. 57 del 2020: essi rilevano solo se lasciano ritenere una conduzione collettiva e una regìa clanica dell’impresa o un’influenza mafiosa tramite la famiglia.

Applicando tali principi, il Collegio rileva la fragilità del quadro indiziario. L’imprenditore è esente da pregiudizi significativi ai fini antimafia, annoverando solo una datata condanna per gestione di rifiuti non autorizzata. I vincoli valorizzati sono acquisiti, trattandosi dei parenti della moglie, e privi di elementi intrinseci o estrinseci di attualità: gli unici contatti con il cognato sono risalenti al 1999.

Quanto al rapporto di lavoro instaurato nel 2018 con il cognato, addetto a mansioni esecutive estranee ai centri decisionali, il Collegio lo reputa non sintomatico, non risultando reati o segnalazioni successivi al 2010. Coglie quindi nel segno la censura sul deficit istruttorio e motivazionale: il quadro è datato, parziale e travisato nella sua valenza sintomatica. Il ricorso è accolto e l’interdittiva annullata, con condanna del Ministero alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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