Obbligo di pagamento carta docente anche oltre il termine di fruizione (TAR Campania n. 4628 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio della c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo suscettibile di attuazione mediante il rimedio dell’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso il termine fissato nella sentenza per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi della propria inerzia. Il commissario ad acta nominato deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento, non costituendo legittima causa di impedimento l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. L’esito della notifica del titolo esecutivo era stato infruttuoso, con inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha dichiarato fondato il ricorso, verificata la rituale notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede dell’amministrazione resistente e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non era stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Quanto alla precisazione relativa alla scadenza del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, il Collegio ha chiarito che l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può trarre vantaggio dal proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Il Collegio ha altresì nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi uno stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che né l’esaurimento dei fondi né la mancanza di disponibilità di cassa costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
La sentenza ha accolto il ricorso, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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