Legittimo il diniego di licenza per commercio preziosi per inaffidabilità del richiedente (TAR Campania n. 3784 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La vendita di oggetti preziosi è attività soggetta ad autorizzazione di polizia ex art. 127 del R.D. n. 773 del 1931, in un settore di estrema delicatezza ordinamentale che giustifica la massima severità nel riscontro dei requisiti soggettivi. Il giudizio sulla buona condotta consiste in una valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente, intrisa di ampia discrezionalità e sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà. Il vincolo di parentela, di per sé, non fonda un giudizio di inaffidabilità; può tuttavia rilevare, unitamente ad altri elementi, quale indice del rischio di condizionamento dell’attività economica. Il diniego è legittimo quando la Questura dia conto in modo non irragionevole della pluralità di congiunti gravati da precedenti e del contesto socio-ambientale di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Questore della Provincia di Napoli il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 21 febbraio 2025, notificato il 28 febbraio 2025, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi del 10 febbraio 2025.

Il diniego si fondava su una valutazione negativa di affidabilità desunta dagli esiti istruttori: un controllo del 18 agosto 2023, nel corso del quale il richiedente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi; la presenza di congiunti legati a contesti di criminalità organizzata; tre controlli ravvicinati nel 2020 con soggetti pregiudicati. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo carenza istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 918/2025, non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dato normativo: la vendita di preziosi è attività soggetta ad autorizzazione di polizia ex art. 127 del R.D. n. 773 del 1931 e i requisiti soggettivi del titolare sono disciplinati dagli artt. 10 e 11 del TULPS. In questo settore è giustificata la massima severità dell’amministrazione, come già affermato dalla stessa Sezione con la sentenza n. 6548/2024.

Il requisito della buona condotta si sostanzia nella generale affidabilità del soggetto. Il giudizio deve partire da una corretta istruttoria e approdare a una valutazione complessiva non irragionevole, funzionale alla specifica attività da autorizzare, per desumerne il serio e non remoto pericolo di abuso del titolo. Si tratta di una valutazione prognostica, intrisa di discrezionalità, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà, come ricordato dalla Sezione con la sentenza n. 1876/2025; il riferimento è anche a Cons. Stato, sez. III, n. 5522/2015.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che la valutazione negativa della Questura sia immune da macroscopici profili di irragionevolezza. Il Collegio precisa che il vincolo di parentela non può di per sé determinare un giudizio di inaffidabilità: alcune tipologie di rapporti, però, possono esprimere il rischio di condizionamento sulla corretta gestione dell’attività, anche prescindendo dalla volontà dell’imprenditore. La pluralità di congiunti gravati da precedenti e la gravità dei reati loro ascritti rendono non inverosimile la prospettazione del pericolo che l’attività possa agevolare o subire condizionamenti criminosi.

Quanto al dedotto deficit motivazionale sui controlli di polizia, il Tribunale osserva che il ricorrente avrebbe potuto attivare l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per individuare i soggetti indicati nel provvedimento con le sole iniziali, prevalendo la conoscenza necessaria a difendere i propri interessi sulle ragioni di riservatezza. Il riferimento all’art. 9 della legge n. 121 del 1981 non è pertinente, poiché la questione non riguarda l’accesso diretto alla banca dati ma ai documenti del compendio procedimentale, come chiarito da TAR Calabria, sez. I, n. 248/2023.

Infine, il diniego dà conto delle osservazioni procedimentali, rispetto alle quali non sussiste un onere di puntuale confutazione, secondo consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 3995/2023; sez. IV, n. 6815/2020). Il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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