Interdittiva antimafia e cessione di quote in corso di contraddittorio (TAR Calabria n. 780 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, di carattere sintomatico e prognostico, che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e dalla loro definizione assolutoria. Il rapporto di parentela o di coniugio con soggetti contigui alla criminalità organizzata non è sufficiente da solo, ma assume rilievo se accompagnato da ulteriori elementi concreti. Costituisce indizio rilevante il repentino mutamento della compagine societaria intervenuto contestualmente all’avvio del contraddittorio procedimentale, risultando verosimile la finalità di elidere le implicazioni connesse al rapporto familiare con il soggetto contiguo. Il giudice amministrativo sindaca la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi prefettizia secondo la logica del più probabile che non.

Il Fatto

Una società agiva per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto territorialmente competente, nonché della nota con cui le era stata comunicata la risoluzione del contratto di finanziamento e la richiesta di restituzione della somma erogata. L’informativa era stata emanata all’esito del contraddittorio procedimentale, perché il coniuge dell’ex amministratrice era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenuto contiguo a una consorteria di ‘ndrangheta, ed era destinatario, insieme alla coniuge, di un provvedimento di confisca di un immobile.

La ricorrente deduceva l’eccesso di potere e la violazione della disciplina sulle informazioni interdittive, sostenendo la risalente collocazione temporale degli elementi addotti, l’esito assolutorio di alcuni procedimenti e l’intervenuta cessione delle quote sociali. L’amministrazione resistente confutava le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una preliminare ricognizione dei consolidati principi in materia. L’informativa interdittiva è misura preventiva che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali e può sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari, anche risalenti nel tempo. La valutazione prefettizia esprime ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Corte ribadisce che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, ma in un quadro indiziario complessivo. Il mero rapporto di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non basta a fondare il giudizio di infiltrazione, occorrendo ulteriori elementi dai quali dedurre possibili collegamenti tra i soggetti pregiudicati e l’impresa.

Nel caso concreto, il Collegio rileva la sussistenza di un ampio compendio indiziario: i procedimenti penali e di prevenzione a carico del coniuge dell’ex amministratrice, pur in parte definiti con pronunce assolutorie, e il repentino mutamento della titolarità societaria, avvenuto con la vendita dell’intero pacchetto delle quote contestualmente all’attivazione del contraddittorio procedimentale.

Proprio tale contestualità induce il Collegio a ritenere verosimile che la cessione sia stata posta in essere per elidere le implicazioni correlate al rapporto di coniugio. La cessione non neutralizza dunque il rischio, ma ne conferma la percezione da parte della stessa compagine societaria.

Traguardato in prospettiva complessiva, il quadro resiste alle deduzioni difensive. Emerge la ragionevole prognosi, al momento dell’adozione del provvedimento e secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività societaria potessero essere influenzate, anche indirettamente, dalla consorteria criminale. Il rischio di condizionamento mafioso era pertanto attuale e sussistente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del procedimento e della successiva ammissione della società al controllo giudiziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *