Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Calabria n. 790 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, in materia di crediti retributivi del personale scolastico, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accoglibile. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine fissato, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza e determina la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Un’istituzione scolastica, con sentenza n. 782 del 7.11.2024 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, ha riconosciuto a una docente il diritto all’erogazione della retribuzione professionale prevista dall’art. 7 del CCNL del comparto scuola per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e delle spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato, come da certificato del 21.3.2025. Nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 7.11.2024, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza quanto alle differenze retributive non corrisposte, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione permane. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Ministero deve dunque eseguire la sentenza del Tribunale di Crotone, anche per la parte prevalente e mancante, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015: la disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Tribunale riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo va corrisposto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che questi non abbia provveduto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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