Abuso del titolo e revoca del nulla osta acustico per musica all’esterno (TAR Campania n. 2071 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza (oggi SCIA) di somministrazione di alimenti e bevande è autorizzazione di polizia e soggiace alle misure della sospensione e della revoca previste dall’art. 10 del TULPS quando ricorra abuso del titolo. L’abuso va inteso in senso ampio e comprende il dispregio delle regole di condotta imposte dalle fonti anche provvedimentali: la violazione delle prescrizioni del nulla osta di impatto acustico — uso della musica riprodotta a porte e finestre chiuse e divieto di emissioni sonore nell’area esterna — integra uso anomalo del titolo. Non è perciò necessaria alcuna verifica strumentale del superamento dei limiti di tolleranza, essendo il disvalore già integrato dall’inosservanza delle prescrizioni. La motivazione per relationem è ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e la garanzia del privato è assicurata quando le ragioni si colgono dagli atti del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un locale bar e, in forza di SCIA commerciale, svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande con musica riprodotta, in base a nulla osta di impatto acustico rilasciato dal Comune.

A seguito di quattro verbali di polizia amministrativa, il Comune dapprima revoca il nulla osta acustico, poi dispone la sospensione dell’attività di somministrazione per trenta giorni. La società impugna i provvedimenti davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, e chiede l’annullamento previa tutela cautelare, respinta con ordinanza collegiale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso quanto ai verbali di accertamento degli illeciti amministrativi, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 la contestazione del verbale involge un diritto soggettivo e l’attività sanzionatoria è vincolata, con devoluzione al giudice ordinario. Inammissibile anche l’impugnativa dell’art. 18 del regolamento comunale, per genericità delle doglianze.

Nel merito, la cognizione resta concentrata sulla revoca del nulla osta e sull’ordinanza di sospensione. Il TAR esclude la carenza motivazionale: le ragioni dei provvedimenti si colgono dagli atti richiamati — comunicazioni di avvio e verbali — e la motivazione per relationem è tecnica ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, non degradando l’operazione valutativa. La garanzia del privato non viene meno quando le ragioni emergono dalla lettura degli atti del procedimento.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, i verbali di polizia fanno fede fino a querela di falso e attestano l’apertura permanente delle porte. Le tesi della ricorrente su condizioni atmosferiche e fase finale dell’intrattenimento sono mere congetture. La collocazione delle casse non esclude emissioni sonore verso l’esterno, né risulta dimostrata l’assenza di un sistema di filodiffusione. L’orario indicato nel verbale è quello di compilazione, non dell’accertamento. Irrilevante, infine, il contributo acustico di altri esercizi, poiché gli accertamenti hanno riguardato solo le emissioni del locale.

Nel merito sostanziale, la diffusione di musica all’esterno, anche tramite l’apertura delle porte, viola le prescrizioni del nulla osta e integra abuso del titolo ai sensi dell’art. 10 del TULPS. La licenza di somministrazione è autorizzazione di polizia e va usata conformemente alle prescrizioni di legge e delle fonti provvedimentali; la loro violazione costituisce uso anomalo sanzionabile. Non serviva perciò alcuna verifica strumentale sui limiti acustici. Non sussiste violazione del principio di proporzionalità, essendo stata applicata la progressione sanzionatoria per recidive, dopo una precedente sospensione rimasta inoppugnata; né del contraddittorio, essendo stato concesso congruo termine per controdedurre per iscritto.

Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna della società ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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