Interdittiva antimafia a catena e legame societario, legittimo senza contraddittorio (TAR Campania n. 2461 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione interdittiva antimafia, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non ha valore assoluto e inderogabile e può essere omessa in presenza di particolari esigenze di celerità e di un quadro fattuale chiaro. Il sacrificio della partecipazione procedimentale impone all’Amministrazione uno specifico onere motivazionale, ma l’omessa attivazione del contraddittorio non determina l’invalidità del provvedimento quando la partecipazione non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’atto. Il legame societario tra imprese, desumibile dall’identità di sede, settore di attività e amministratore di fatto, consente di estendere il rischio infiltrativo e preclude l’accesso alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella realizzazione di stazioni di servizio per la distribuzione di GPL e carburanti, è stata raggiunta da un’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto, che ha ravvisato tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento muove dalla proposta della DIA e dagli esiti di accessi ispettivi che hanno evidenziato la riconducibilità della società a un soggetto già colpito da analoga interdittiva, nonché la sovrapposizione con altra impresa avente la stessa sede.
La società ha impugnato l’atto deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 92, comma 2-bis per omesso contraddittorio; la violazione dell’art. 94-bis per mancata valutazione delle misure collaborative; il difetto di motivazione e di istruttoria. L’Amministrazione si è costituita resistendo. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Sul primo motivo il TAR ha rilevato che l’art. 92, comma 2-bis ammette una deroga in presenza di esigenze di celerità e di un quadro fattuale univoco. La Prefettura aveva valutato la superfluità del contraddittorio, richiamando le dichiarazioni contraddittorie rese nel corso degli accessi e la già avvenuta procedura partecipativa relativa all’impresa collegata.
Decisiva è risultata la sovrapposizione tra la ricorrente e l’altra società per direzione, settore e sede. I fattori di controindicazione riscontrati a carico di chi gestisce entrambe si riversano con naturale evidenza su ambo le imprese, rendendo la partecipazione procedimentale inutile. La ricorrente non ha contestato con serietà l’univocità delle ragioni poste a fondamento della precedente interdittiva.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza per cui la partecipazione non ha valore assoluto, con la conseguenza che la sua omissione impone un onere motivazionale specifico, ma una rilevanza indiretta può aversi nella prospettiva della divaricazione tra illegittimità e invalidità. Ha quindi escluso che la mancanza del contraddittorio abbia potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
Sul secondo motivo, il TAR ha osservato che la ricorrente non ha offerto prova idonea a scindere il legame tra le due imprese, fondato sull’identità della sede e dell’amministratore di fatto. Tale legame esclude che il pericolo di contagio possa dirsi meramente occasionale, precludendo l’accesso alle misure di prevenzione collaborativa.
Sul terzo motivo, le deduzioni di parte sono state smentite dal ruolo direzionale esclusivo svolto dal medesimo soggetto in entrambe le società, tanto da far ritenere simulata la preposizione di altro formale amministratore, che ha ammesso di non svolgere alcun ruolo di gestione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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