Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis T.U. espropri (TAR Sardegna n. 794 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, da parte del proprietario di un’area occupata senza titolo dalla pubblica amministrazione, di un’istanza volta alla definizione della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 fa sorgere in capo all’ente un obbligo di provvedere in modo espresso, nel senso dell’acquisizione dell’area con corresponsione dell’indennizzo, ovvero della restituzione del bene al privato. L’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza, ancorché reiterata, integra un illegittimo silenzio-inadempimento, azionabile dinanzi al giudice amministrativo, il quale può condannare l’ente a provvedere entro un termine determinato e disporre, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Alcuni proprietari, comproprietari di aree occupate dal Comune tra gli anni ’60 e ’70 e irreversibilmente trasformate in strade, piazza e spazi a uso pubblico, presentavano al Comune un’istanza volta alla definizione e liquidazione delle somme dovute per l’acquisizione delle aree medesime. L’istanza, reiterata successivamente, restava priva di riscontro. I proprietari adivano pertanto il TAR per la Sardegna per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza, nonché per la condanna dell’ente e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, valutata l’istanza presentata dai ricorrenti, ne ha chiarito la natura e la portata. Sebbene formalmente diretta alla “definizione e liquidazione” delle somme, l’istanza è stata interpretata come volta a ottenere dall’ente una presa di posizione netta circa l’intenzione di acquisire l’area, corrispondendo l’indennità, ovvero di restituirla agli interessati.
Da tale istanza, ha rilevato il Collegio, discende un chiaro obbligo del Comune di provvedere in un senso o nell’altro, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, che disciplina l’acquisizione sanante di aree occupate senza titolo e impone all’amministrazione una scelta tra l’acquisizione e la restituzione del bene.
A fronte dell’inerzia serbata dal Comune, nonostante la reiterazione dell’istanza, il ricorso è stato ritenuto fondato, configurandosi un’ipotesi di silenzio-inadempimento. Il TAR ha pertanto condannato l’ente a provvedere sull’istanza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con la precisazione che, decorso inutilmente tale termine, si procederà, su richiesta degli interessati, alla nomina di un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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