La demolizione presuppone il confronto tra stato dei luoghi e titoli abilitativi (TAR Sardegna n. 380 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive presuppone l’accertamento rigoroso della difformità dell’opera rispetto al titolo edilizio, mediante un puntuale confronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali assentiti. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, integrato dagli eventuali titoli successivi. La qualità di controinteressato nel giudizio di annullamento non discende automaticamente dall’attivazione del procedimento sanzionatorio: occorrono l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o l’agevole individuabilità sulla base dell’atto stesso e la titolarità di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione edificata in forza delle concessioni edilizie n. 34 del 20 ottobre 2011 e n. 26 del 18 ottobre 2012, impugnava l’ordinanza n. 1/2025 con cui il Comune ingiungeva la demolizione di una tettoia amovibile posta a copertura dei posti auto, ritenuta realizzata in assenza di titolo. Assumeva il ricorrente che il manufatto fosse già previsto negli elaborati progettuali depositati per il rilascio dei titoli edilizi. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al soggetto che aveva presentato la segnalazione, da cui era scaturito l’accertamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando la mancanza dei requisiti necessari per qualificare il segnalante come controinteressato. L’ordinanza impugnata non recava alcuna indicazione nominativa del segnalante né elementi idonei a renderlo identificabile, sicché l’omessa notifica risultava giustificata; né il mero impulso procedimentale poteva radicare una posizione di controinteresse processualmente rilevante, difettando un interesse diretto e immediato all’esecuzione dell’atto.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando che la tettoia oggetto dell’ordine di demolizione rientrava nello stato legittimo dell’immobile. La relazione tecnica allegata alla concessione edilizia n. 34/2011 richiamava la presenza di posti auto coperti; gli elaborati grafici del medesimo titolo rappresentavano la tettoia con indicazione dell’altezza; la richiesta di concessione del 2012, poi assentita con la concessione edilizia n. 26/2012, prevedeva espressamente un “parcheggio coperto” di mq 27,90, sostanzialmente coincidente con la superficie di mq 28,50 del manufatto contestato.
Il Collegio ha evidenziato che l’Amministrazione aveva omesso il confronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali assentiti, senza svolgere alcuna verifica puntuale in ordine alla difformità dell’opera. La regola è che l’esercizio del potere repressivo presuppone l’accertamento rigoroso della difformità; in assenza di tale accertamento, l’ordine di demolizione non è sorretto da adeguato supporto istruttorio. Le immagini fotografiche prodotte dal ricorrente, pur non dirimenti, confermavano la costante presenza della tettoia sin dall’epoca immediatamente successiva alla realizzazione del fabbricato.
La convergenza delle risultanze documentali – grafiche, descrittive e quantitative – ha condotto all’accoglimento del ricorso e all’annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite per le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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