Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per intervenuto rilascio del titolo abilitativo (TAR Puglia n. 473 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e, pertanto, può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione del ricorso. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta nelle more del giudizio per il rilascio del titolo abilitativo richiesto, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente compensazione delle spese di lite, ricorrendo giustificate ragioni, ivi inclusa la definizione in rito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, una serie di atti relativi a un intervento edilizio, tra cui il provvedimento di archiviazione di una pratica paesaggistica, il diniego di un accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e una successiva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio, integrati i motivi di ricorso, l’amministrazione comunale rilasciava il Provvedimento Unico Autorizzatorio per le opere in contestazione. Con nota depositata in giudizio, la società dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, con nota depositata in data 28 gennaio 2026, la società ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, essendo stato rilasciato dal Comune il Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 6/2026 del 22 gennaio 2026.
La pronuncia richiama il principio generale del processo amministrativo in base al quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare di aver perduto interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione delle giustificate ragioni legate alla definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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