Revocazione esclusa per errore di diritto sull’ambito temporale della conferma (Cons. Stato n. 6776 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la doglianza che investa l’ambito temporale entro cui il giudice di appello ha ritenuto doversi esprimere il giudizio di conferma del magistrato onorario. Si tratta di quaestio iuris, concernente l’interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 92/2016, e non di quaestio facti. Manca, inoltre, il requisito del fatto non contestato, poiché il perimetro temporale dell’indagine era stato oggetto di specifica contestazione sin dal ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue l’inammissibilità della revocazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva svolto le funzioni di vice procuratore onorario, essendo stata confermata fino al 31 dicembre 2018. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 92/2016 presentava domanda di conferma, ma il Consiglio Giudiziario esprimeva giudizio di non idoneità e il CSM, con deliberazione del 15 novembre 2017, ne disponeva la non conferma; il Ministero della Giustizia provvedeva in conformità.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8212/2024, accoglieva l’appello e respingeva il ricorso di primo grado. La parte proponeva quindi ricorso per revocazione, deducendo che quel Collegio aveva mal individuato l’ambito temporale della valutazione di conferma.
La Motivazione della Corte
Il vizio dedotto consisterebbe nell’avere il giudice dell’appello ritenuto che il giudizio di conferma andasse riferito all’intero pregresso periodo di svolgimento delle funzioni, mentre, secondo la ricorrente, il periodo da considerare sarebbe il solo biennio precedente la domanda di riconferma, in forza dell’art. 2 del d.lgs. n. 92/2016.
Il Collegio osserva che, a tutto concedere, l’errore lamentato atterrebbe all’interpretazione data dalla sentenza revocanda a quella disposizione, non all’errata percezione di circostanze di fatto. La sentenza impugnata avrebbe scisso la previsione in due sotto-fasi: la valutazione dei profili di capacità, laboriosità, diligenza, impegno e dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio riferita all’intero periodo di esercizio delle funzioni; l’esame a campione di almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti relativo ai due anni precedenti.
La ricorrente, dunque, enuclea i diversi confini temporali della valutazione solo in base all’interpretazione da lei proposta della norma: prospetta una diversa lettura della disposizione, non la ricognizione di un fatto diverso da quello posto a presupposto della decisione revocanda.
Nessun errore percettivo è pertanto contestato; a tutto concedere si verte in errore di diritto, che non dà luogo a revocazione e che, nel caso di specie, neppure sussiste, poiché la norma scinde con chiarezza gli oggetti dei due giudizi, avvalorando la lettura accolta dalla sentenza revocanda.
La Corte aggiunge che l’ambito temporale dell’indagine era stato oggetto di specifica contestazione sin dal ricorso introduttivo in primo grado. Difettava quindi il requisito del fatto non contestato, presupposto necessario, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., del ricorso per revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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