Interdittiva antimafia non superata dal solo decorso del tempo (TAR Campania n. 985 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il mero decorso del tempo costituisce un elemento neutro, che non dimostra da solo l’interruzione dei legami tra l’impresa e la criminalità organizzata, né il superamento del condizionamento mafioso. Sull’istante che chiede la revoca o il riesame del provvedimento interdittivo grava l’onere di allegare e documentare fatti realmente nuovi, sopravvenuti o non conosciuti, idonei a incidere sulla fattispecie e a far ritenere venute meno le ragioni di sicurezza e ordine pubblico poste a fondamento della misura. La separazione coniugale e la diversa residenza anagrafica dei coniugi non integrano, di per sé, un fatto nuovo rilevante, comportando la separazione non il venir meno del vincolo, ma solo un suo affievolimento. Il giudizio di pericolosità va espresso in termini di “più probabile che non”, con valutazione complessiva e non atomistica degli indizi, ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’autotrasporto vede respinta, dal prefetto, la propria istanza di iscrizione nella White List. Il diniego poggia su un’informativa che ravvisa il concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento non viene impugnato.
La società presenta poi due istanze di revoca, fondate su sopravvenienze asseritamente favorevoli. L’amministrazione le rigetta con un nuovo provvedimento, ribadendo il pericolo infiltrativo. La società impugna dinanzi al TAR sia il nuovo provvedimento sia la nota di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore, deducendo violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, difetto di istruttoria e di motivazione, mancata applicazione dell’art. 94-bis e illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’omessa impugnazione della prima informativa. Da tale dato processuale discende che la società non può invocare la revoca per sopravvenienze, se non allegando fatti autenticamente nuovi rispetto a quelli già valutati. Il giudice costruisce così il perimetro del riesame: l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un fatto realmente nuovo e la sua incidenza sulle ragioni di sicurezza, potendo altrimenti adottare un atto di natura confermativa.
Sul piano sostanziale, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa: l’interdittiva ha natura cautelare e preventiva e prescinde dal grado di dimostrazione probatoria richiesto in sede penale. Il rischio infiltrativo si valuta con il criterio del “più probabile che non” e, secondo la c.d. probabilità cruciale, l’ipotesi dell’infiltrazione deve risultare più probabile di tutte le altre ipotesi messe insieme. La valutazione degli indizi deve essere complessiva, non frazionata.
Quanto al tempo, il Collegio ribadisce che il suo decorso è un fatto neutro. L’infiltrazione mafiosa, per la durevolezza dei legami che instaura con il mondo imprenditoriale, ha stabilità di contenuti e mutevolezza di forme. L’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 richiede quindi elementi oggettivi diversi o contrari, non il semplice trascorrere degli anni.
Applicando tali principi, il TAR esclude che la separazione coniugale e la diversa residenza integrino fatti nuovi rilevanti: la separazione non scioglie il vincolo di coniugio e può evolvere verso la riconciliazione. Non risultano allegate soluzioni di continuità nelle frequentazioni tra i soci e i soggetti già esaminati dalla prefettura. Il Collegio valorizza poi la condotta della società, che ha prodotto una falsa attestazione di iscrizione in White List ed eseguito lavori per un Comune in costanza di interdittiva, a riprova della perdurante contiguità.
Il secondo motivo è respinto perché le sopravvenienze addotte non superano il vaglio di occasionalità richiesto dall’art. 94-bis. Il terzo cade per l’insussistenza dei vizi del provvedimento presupposto. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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